Cassazione Penale, Sentenza n. 30793/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che confermava la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.). Tre motivi: 1) violazione di legge e vizi relativi alla validità degli accertamenti etilometrici, con censura sull'inidoneità dell'ente che ha effettuato le revisioni periodiche dell'etilometro (Centro Prove Autoveicoli non accreditato/CSR-PAD), e mancanza di ulteriori elementi sintomatici a corroborare la soglia aggravata; 2) vizio di motivazione circa l'addebitabilità dell'incidente a Bertello, deducendo incertezza sulla dinamica e l'assenza di prova che l'incidente fosse causato dall'alterazione alcolica; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis C.d.S. (revoca obbligatoria della patente in caso di incidente con tasso alcolemico >1,5 g/l), per violazione dei principi di proporzionalità e per la natura afflittiva della sanzione amministrativa accessoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le contestazioni sulla revisione e sull'omologazione dell'etilometro, richiamando la giurisprudenza che attribuisce valore probatorio agli esiti dell'alcoltest se lo strumento è omologato e non risultano prove specifiche di difetto di funzionamento; ha sottolineato l'onere della difesa di allegare elementi concreti per dimostrare la non conformità delle verifiche periodiche. Quanto agli indici sintomatici, la Corte ha ricordato che, se l'etilometro produce due prove regolari, non è necessaria una dettagliata descrizione dei sintomi; i sintomi servono quale verifica dell'operato dell'accertatore ma non sono sempre indispensabili. Sulla dinamica dell'incidente, la Corte ha confermato che rientra nella nozione di incidente stradale qualsiasi turbativa significativa della circolazione; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'imputazione di causalità nella perdita di controllo del veicolo in relazione all'alterazione alcolica e ha richiamato elementi fattuali (danni, dichiarazioni, velocità) a sostegno. Infine la questione di costituzionalità dell'art. 186, comma 2-bis è stata giudicata manifestamente infondata: la revoca obbligatoria della patente in tali ipotesi non è stata ritenuta di natura "sostanzialmente penale" e la previsione risponde a esigenze di tutela della sicurezza stradale. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la guida in stato di ebbrezza; comma 2 lett. c) stabilisce le soglie di punibilità; comma 2-bis prevede l'aggravante quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ha provocato un incidente, con revoca obbligatoria della patente; comma 4 prevede la rilevazione degli indici sintomatici. La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante e della revoca obbligatoria.
art. 379 d.P.R. n. 495/1992 (regolamento esecutivo Codice della Strada)
Regola le modalità dell'accertamento etilometrico e le revisioni degli strumenti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce efficacia probatoria alle misurazioni se lo strumento è omologato e revisionato, ma ha precisato che l'onere di contestare specificamente la conformità grava sulla difesa.
Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196
Stabilisce le caratteristiche degli strumenti omologati per l'accertamento del tasso alcolemico. La Corte ha rilevato che l'omologazione e la taratura sono presupposti per ritenere attendibile l'alcoltest.
Circolare n. 87 del 6 giugno 1991 del Ministro dei Trasporti
Prevede che le prove primitive e periodiche possano essere effettuate non solo dal CSR-PAD ma anche dai Centri Prova Autoveicoli (CPA) della Motorizzazione civile; la Corte ha richiamato questa circolare per respingere la doglianza sull'inidoneità dei CPA.
Decreto Ministeriale n. 346 del 4 agosto 2014, art. 9, comma 4
Regolamenta distribuzione di funzioni alle direzioni generali territoriali; la difesa aveva richiamato tale norma per sostenere competenza esclusiva del CSR-PAD, ma la Corte ha ritenuto che le verifiche possano essere effettuate anche da altri centri autorizzati secondo la normativa e la prassi richiamata.
Disciplina sanzioni amministrative accessorie in caso di lesioni colpose derivanti da violazioni stradali. La Corte ha sottolineato l'autonomia sistematica tra art. 186 e art. 222 e ha ritenuto che la revoca prevista dall'art. 186 non sia incompatibile con l'assetto sanzionatorio complessivo.
Disposizioni costituzionali richiamate (artt. 3, 13, 25, 27, 35, 41, 117 Cost.)
Il ricorrente ha dedotto violazioni costituzionali circa proporzionalità e natura punitiva della revoca; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate tali questioni, confermando che la revoca è una sanzione amministrativa funzionale alla tutela della sicurezza stradale e non assume natura penale sostanziale agli effetti dedotti.
Massime di principio
- L'esito positivo dell'alcoltest effettuato con apparecchio omologato e correttamente tarato costituisce prova rilevante dello stato di ebbrezza: la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare malfunzionamento, mancata omologazione o revisione non avvenuta.
- Se l'alcoltest è stato eseguito regolarmente con due prove, non è indispensabile una descrizione particolarmente dettagliata dei sintomi dell'ebbrezza; i sintomi servono soprattutto a corroborare una singola misurazione o a giustificare l'uso dello strumento.
- Per l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis è sufficiente un 'incidente stradale' inteso come qualsiasi turbativa significativa della circolazione; non è necessario che vi siano danni alle persone o alle cose, purché l'evento sia collegabile all'alterazione del conducente.
- La contestazione tecnica delle verifiche periodiche dell'etilometro richiede documentazione o prova testimonialmente qualificata (libretto metrologico, escussione del responsabile delle verifiche, perizia) e non può rimanere su di un generico dubbio.
- La revoca obbligatoria della patente prevista dall'art. 186 comma 2-bis è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali nella giurisprudenza di legittimità: nelle impugnative costituzionali occorre dimostrare in concreto l'arbitrio o l'eccesso di sanzione, non limitarsi a censure di principio.
- Nel valutare la dinamica di un incidente, il giudice dei meriti ha ampio margine nel ricostruire le cause sulla base di elementi materiali (localizzazione dei danni, dichiarazioni, velocità), quindi la semplice contraddittorietà delle versioni non basta a escludere la responsabilità se esistono circostanze oggettive che la supportano.
- La difesa tecnica dovrebbe valutare di produrre perizie tecniche indipendenti (es. perizia sul funzionamento dell'etilometro, ricostruzione della dinamica del sinistro) per incidere efficacemente sull'affidabilità della prova dello stato di ebbrezza e sulla causalità dell'incidente.
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