Cassazione Civile, Ordinanza n. 08315/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società condomina avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali e dalla contestuale impugnazione di una deliberazione assembleare di riparto spese. La società sosteneva che esistessero tabelle millesimali di natura contrattuale, predisposte dal costruttore e richiamate nei titoli di acquisto, sicché la delibera del 20 agosto 2014, in quanto difforme da tali tabelle, sarebbe stata nulla e non meramente annullabile; contestava inoltre il rigetto delle domande risarcitorie riconvenzionali relative a infiltrazioni nelle unità immobiliari di sua proprietà e ai danni derivanti dalla piantumazione di alberi che avrebbero pregiudicato quattro posti auto; infine censurava la decisione sulla pretesa mancata fruizione di una servitù di passaggio, lamentando un vizio di interpretazione della domanda e il difetto di legittimazione attiva rilevato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la natura contrattuale delle tabelle millesimali sussiste solo quando esse esprimano una diversa convenzione derogatoria del regime legale di ripartizione e non per il solo fatto di essere allegate ai titoli di acquisto; ha inoltre riaffermato che, in opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, la nullità della delibera può essere rilevata anche d'ufficio, mentre l'annullabilità deve essere fatta valere con apposita domanda ex art. 1137 c.c., e che l'approvazione o revisione delle tabelle non può avvenire per facta concludentia. Ha reputato manifestamente infondati i motivi relativi alle infiltrazioni e ai danni da alberature, perché volti in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle prove, non consentito in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla servitù di passaggio per mancata censura di una autonoma ratio decidendi e per difetto di interesse rispetto alla statuizione sulla legittimazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 69 disp. att. c.c. in tema di tabelle millesimali e loro modifica; la Corte ribadisce che le tabelle contrattuali presuppongono una diversa convenzione derogatoria del criterio legale.
La modifica delle tabelle richiede il regime previsto dalla legge; non basta il mero richiamo nei titoli di acquisto, occorrendo la veste di deliberazione assembleare e, per le tabelle contrattuali, l'unanimità.
La ripartizione delle spese segue il criterio legale salvo diversa convenzione espressa; la delibera è nulla solo se modifica i criteri generali per il futuro, mentre è annullabile se incide sulla ripartizione concreta in violazione dei criteri vigenti.
Per le tabelle prive di contenuto derogatorio, l'approvazione è possibile a maggioranza qualificata.
L'annullabilità della deliberazione assembleare deve essere fatta valere con autonoma domanda nel termine perentorio; non è sufficiente dedurla come mera eccezione nell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per il procedimento camerale in Cassazione.
La Corte esclude l'improcedibilità perché la copia autentica della sentenza impugnata con relata di notificazione era stata depositata.
La doglianza è inammissibile se mira soltanto a un diverso apprezzamento delle prove; la violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o ne disattenda la regola legale di valutazione.
Richiamato per la pretesa responsabilità da cose in custodia in relazione alle infiltrazioni; la censura è respinta perché chiede una rivalutazione del fatto.
L'onere di provare i fatti costitutivi del danno e del nesso causale resta a carico di chi agisce; la Corte ritiene che la ricorrente tenti di sovvertire l'esito istruttorio già raggiunto dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è oggi molto ristretto; non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le tabelle millesimali sono "contrattuali" solo quando, per contenuto ed espressione della volontà assembleare o negoziale, derogano in modo chiaro e espresso ai criteri legali di riparto; non basta che siano state predisposte dal costruttore o richiamate nei titoli di acquisto.
- La modifica o approvazione delle tabelle millesimali deve risultare da una deliberazione assembleare: non sono configurabili approvazioni o revisioni tacite per facta concludentia.
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, la nullità della delibera posta a fondamento del decreto è rilevabile anche d'ufficio, mentre l'annullabilità va fatta valere con apposita domanda di annullamento proposta nei termini di legge; non è sufficiente una mera eccezione.
- Le deliberazioni che stabiliscono o modificano in via generale i criteri di riparto delle spese sono nulle; quelle che applicano in concreto criteri illegittimi a singole spese sono, di regola, annullabili e soggette al termine di cui all'art. 1137 c.c.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando sia stata disattesa la regola legale di valutazione della prova, non quando si contesti il convincimento del giudice.
- Chi allega un danno da cose in custodia o da altra causa materiale deve provare i fatti costitutivi della pretesa e il nesso causale; il ricorso per cassazione non può limitarsi a opporre una diversa lettura delle fotografie, dei documenti o delle risultanze istruttorie.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata o che difetti di interesse rispetto alla statuizione censurata.
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