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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08243/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società fornitrice aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un proprio credito documentato da fatture, da un effetto rimasto insoluto e, soprattutto, da una scrittura privata del 6 giugno 2016 contenente ricognizione di debito e promessa di pagamento. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il credito solo per euro 25.775,75 in via chirografaria, richiamando essenzialmente l’effetto insoluto e senza sviluppare una motivazione specifica sulle contestazioni della creditrice, in particolare sull’opponibilità alla procedura della scrittura privata e sulla prova della sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento tramite scambio di PEC e altri riscontri ex art. 2704 c.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: nullità del decreto per motivazione apparente; violazione dell’art. 99 l. fall. per omessa esposizione dei motivi del parziale rigetto; omesso esame del fatto decisivo relativo all’anteriorità della scrittura privata; omesso esame della terzietà del curatore e della promessa di pagamento contenuta nella scrittura; ulteriori censure, poi assorbite, su artt. 2709, 2710 c.c. e 93 l. fall.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi quattro motivi del ricorso. Ha affermato che, a fronte delle articolate deduzioni della creditrice sull’opponibilità alla procedura della scrittura privata del 6 giugno 2016 e sulla prova dell’anteriorità del documento rispetto al fallimento, il tribunale aveva reso una motivazione solo apparente, limitandosi ad ammettere il credito per la sola somma ricavabile dall’effetto insoluto senza affrontare il thema decidendum. La motivazione non raggiungeva il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Per effetto dell’accoglimento dei primi quattro motivi, i restanti due sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di opposizione allo stato passivo fornendo una motivazione effettiva sulle questioni dedotte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la nullità del decreto per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione dell’art. 99 l. fall. e, nei motivi assorbiti, degli artt. 2709, 2710 c.c. e 93 l. fall.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per l’omesso esame di fatti decisivi relativi all’anteriorità della scrittura privata e alla sua efficacia probatoria.

  • art. 99 l. fall.

    il tribunale, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, deve esporre compiutamente i motivi della decisione, specie quando accolga solo parzialmente l’opposizione.

  • art. 2704 c.c.

    "la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione"

    la data della scrittura privata può considerarsi certa verso i terzi anche dal giorno in cui si verifica un fatto idoneo a stabilirne con certezza l’anteriorità; lo scambio di PEC è stato richiamato come possibile fatto equipollente.

  • art. 2709 c.c.

    richiamato nei motivi assorbiti, senza esame nel merito.

  • art. 2710 c.c.

    richiamato nei motivi assorbiti, senza esame nel merito.

  • art. 93 l. fall.

    richiamato nei motivi assorbiti, senza esame nel merito.

  • Sez. U, n. 8053/2014

    richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il provvedimento del tribunale deve dare conto in modo effettivo delle ragioni dell’accoglimento o del rigetto, soprattutto se la decisione si discosta dalle deduzioni dell’opponente; una motivazione meramente apparente è nulla.
  • Quando il creditore deduce l’opponibilità al fallimento di una scrittura privata non autenticata, il giudice deve esaminare specificamente se vi siano fatti idonei a rendere certa la data del documento ex art. 2704 c.c., compreso l’eventuale scambio di corrispondenza elettronica rilevante.
  • Se il giudice omette di confrontarsi con il nucleo decisivo della domanda o con le principali allegazioni probatorie, la decisione è censurabile per motivazione apparente e/o omesso esame di fatti decisivi.
  • L’ammissione solo parziale del credito non può essere sorretta da un richiamo generico a un singolo documento non contestato, se la parte ha dedotto ulteriori elementi documentali idonei a fondare l’intero credito.
  • L’accoglimento dei motivi che investono la motivazione assorbe le censure ulteriori fondate su questioni che richiedono un nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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