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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08234/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito chirografario di una società capogruppo dell'ATI, che pretendeva il rimborso di somme asseritamente anticipate per forniture di merci e prestazioni di servizi rese necessarie dall'abbandono del cantiere e dagli inadempimenti dell'associata fallita nell'esecuzione del subappalto. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione per difetto di prova dell'inadempimento; il tribunale, decidendo sull'opposizione, ha rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che la pretesa di addossare alla fallita gli oneri della mandataria fosse incompatibile con l'atto costitutivo dell'ATI ed, in ogni caso, non opponibile al curatore in difetto di data certa; dall'altro, che non fosse provato né il danno subito dalla ricorrente né l'effettivo pagamento degli esborsi invocati. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme sull'interpretazione degli atti e sulla data certa, sostenendo che il tribunale avrebbe deciso solo sulla domanda risarcitoria e non sulla distinta azione di regresso per prestazioni eseguite in luogo della condebitrice; 2) violazione delle regole sull'inadempimento, sul danno e sulla prova, lamentando che l'onere probatorio sarebbe stato erroneamente addossato alla ricorrente e che il danno sarebbe desumibile dal confronto tra costo complessivo dell'opera e somme sostenute; 3) violazione delle norme sulla causalità e sul concorso colposo, assumendo che il tribunale avrebbe ridotto d'ufficio il danno per colpa della ricorrente e che il fallimento non avrebbe provato l'incasso dei corrispettivi dalla committente; 4) omessa pronuncia sulle istanze istruttorie orali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale avesse effettivamente esaminato anche la prospettata azione di regresso, respingendola per difetto di prova dei pagamenti e dei pregiudizi economici allegati; che le censure cercassero in realtà una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in cassazione; che fosse irrilevante la questione dell'inadempimento della fallita o dell'eventuale incasso dei corrispettivi se mancava la prova del danno e degli esborsi; e che non vi fosse omessa pronuncia sulle prove testimoniali, essendo stata già dichiarata l'inammissibilità dei capitoli istruttori. La ricorrente è stata condannata alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata invocata per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché il tribunale si era pronunciato sulle domande e sulle prove rilevanti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione degli atti dell'ATI e del regolamento interno; la Corte ha ritenuto che la doglianza non scalfisse la ratio della decisione, fondata soprattutto su carenza di prova del pagamento e del danno.

  • art. 2704 c.c.

    Invocato sulla data certa delle scritture private; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva rispetto alla ratio decidendi fondata sulla mancata prova degli esborsi e del pregiudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto in ricorso, ma le censure sono state ritenute meramente orientate a una nuova valutazione del merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per sostenere la responsabilità da inadempimento; la Corte ha ritenuto irrilevante il tema in difetto di prova del danno e dei pagamenti fondanti la pretesa di regresso/rivalsa.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato sulla risarcibilità del danno; la Corte ha confermato che il danno deve essere provato e non può essere presunto in assenza di evidenza degli esborsi e del pregiudizio.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in relazione alle presunzioni; la Corte non ha accolto la ricostruzione presuntiva proposta perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per lamentare errata valutazione delle prove; la Corte ha qualificato la censura come richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio del tribunale; la Corte ha ribadito l'inammissibilità della doglianza perché attinente al merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per denunciare difetto di motivazione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, ravvisando una motivazione sufficiente e una decisione sulle istanze istruttorie.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Invocato per sostenere che il tribunale avrebbe applicato d'ufficio una riduzione del danno per concorso colposo; la Corte ha chiarito che il giudice aveva invece escluso in radice il danno per difetto di prova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sull'onere della prova; la Corte ha confermato che gravava sulla ricorrente la prova degli esborsi e del pregiudizio posto a base della pretesa.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla formulazione dei capitoli di prova testimoniale; la Corte ha rilevato che il tribunale aveva dichiarato inammissibili i capitoli e che tale accertamento non era stato contestato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in Cassazione da entrambe le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi agisce in regresso o in rivalsa per somme asseritamente anticipate in esecuzione di un rapporto complesso deve provare non solo l'altrui inadempimento o la diversa imputazione delle prestazioni, ma anche l'effettivo esborso e il pregiudizio economico subito.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • L'eventuale questione della data certa o dell'opponibilità di scritture private diviene irrilevante se la decisione di merito poggia autonomamente sulla mancata prova del pagamento e del danno.
  • Il giudice non riduce il danno per concorso colposo se prima ancora esclude che il danno sia stato provato; in tale caso la doglianza sull'art. 1227 c.c. non coglie la ratio decidendi.
  • Non sussiste omessa pronuncia sulle istanze istruttorie quando il giudice abbia già dichiarato inammissibili i capitoli di prova e tale valutazione non sia stata specificamente scalfita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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