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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08235/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di riduzione in pristino proposta da alcune proprietarie confinanti, che lamentavano uno sconfinamento edilizio e la violazione delle distanze legali da parte dei convenuti, con conseguenti difficoltà di accesso ai garage. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando in solido l'impresa esecutrice e il professionista che aveva seguito l'intervento a eseguire le opere di ripristino, o in alternativa a pagarne il costo, oltre al risarcimento del danno. In appello il professionista sosteneva di avere svolto soltanto il ruolo di progettista architettonico e direttore dei lavori, senza alcuna competenza sulle strutture, asseritamente affidate a un altro ingegnere, e lamentava che la responsabilità fosse stata affermata nonostante tale delimitazione delle funzioni. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente posto a suo carico la prova della propria estraneità o della mancata titolarità passiva del rapporto controverso, mentre spettava alle attrici provare il suo coinvolgimento; aggiungeva che la contestazione della sua legittimazione passiva era una mera difesa, proponibile in ogni fase, e non un'eccezione soggetta a preclusioni. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorrente, nel giudizio di primo grado, aveva difeso nel merito la propria posizione, valorizzando l'accettazione del progetto da parte della committenza e gli ordini di servizio impartiti in qualità di direttore dei lavori, senza mai contestare in modo incompatibile la propria riferibilità alla vicenda né chiamare tempestivamente in causa l'altro professionista; solo in appello aveva introdotto la diversa tesi dell'esclusiva responsabilità di quest'ultimo e aveva chiesto documenti reputati tardivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda, ma l'onere di provarla viene meno se il convenuto tenga una difesa esplicita o implicita incompatibile con la negazione di tale titolarità. Nel caso concreto, la linea difensiva tenuta dal professionista in primo grado aveva reso irrilevante la questione della sua estraneità al rapporto, perché egli aveva impostato la difesa sul merito della propria attività e sull'accettazione del progetto, senza contestare coerentemente la propria riferibilità passiva. Di conseguenza, la successiva prospettazione in appello di una diversa ripartizione delle responsabilità e la produzione documentale tardiva non potevano essere considerate. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova: la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda, ma l'onere probatorio può dirsi assolto o reso superfluo quando la controparte tenga difese incompatibili con la negazione di tale titolarità.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili documenti o prove nuove tardivamente prodotti, salvo le eccezioni previste dalla legge; la Corte d'appello ha quindi escluso la considerazione della documentazione introdotta solo in secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio è una mera difesa, ma non può essere utilmente proposta quando la parte convenuta abbia già svolto in primo grado difese incompatibili con tale negazione.
  • L'onere dell'attore di provare la titolarità del diritto o del rapporto può ritenersi assolto o non più controvertibile se il convenuto adotta un comportamento processuale che presuppone la propria riferibilità alla vicenda e orienta la difesa sul merito.
  • Una diversa ricostruzione della propria estraneità al rapporto, introdotta solo in appello, non può superare le preclusioni se avrebbe dovuto essere tempestivamente allegata e sostenuta da idonea prova nel giudizio di primo grado.
  • La produzione documentale tardiva in appello è inutilizzabile quando non sia giustificata da una sopravvenuta conoscenza del documento o da altra causa che ne consenta l'ingresso nel thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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