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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08232/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (depositario)

La controversia

La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in un capannone adibito a deposito, nel quale erano custodite merci di un depositante. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della società depositaria per la mancata restituzione dei beni distrutti dall'incendio e aveva poi chiamato in causa altri soggetti coinvolti nella gestione dell'immobile e nei lavori eseguiti sul capannone, nonché le compagnie assicuratrici. La corte d'appello ha confermato la condanna della depositaria verso il depositante, ha confermato la responsabilità del soggetto esecutore dei lavori e ha escluso la responsabilità della società che aveva gestito l'immobile. La società depositaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1780 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di essere liberata dalla responsabilità per la mancata restituzione perché la perdita delle cose era dovuta a un incendio imprevedibile e non imputabile; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2562 c.c., lamentando che la corte d'appello le avesse attribuito una responsabilità per la propagazione dell'incendio senza considerare il rapporto di affitto d'azienda con il precedente utilizzatore; con il terzo ha denunciato violazione del contraddittorio e delle norme sulla consulenza tecnica, assumendo che il giudice avesse utilizzato elementi tratti da un accertamento tecnico preventivo al quale non aveva partecipato; con il quarto ha dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1780 c.c., contestando la qualificazione della propria domanda come domanda di manleva o di accertamento di responsabilità; con il quinto ha censurato la liquidazione delle spese di lite, contestando la maggiorazione percentuale applicata per la pluralità delle parti e per il supposto maggiore impegno difensivo.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quinto motivo di ricorso, ritenendo priva di adeguata motivazione la maggiorazione delle spese di lite del 30% e del 60% disposta dalla corte d'appello, perché fondata su formule generiche e apodittiche non idonee a giustificare lo scostamento dai parametri. Ha invece rigettato il primo, secondo, terzo e quarto motivo: il primo e il terzo sono stati ritenuti in larga parte tentativi di ottenere un terzo grado di merito, il secondo è stato respinto perché la corte territoriale aveva correttamente valutato la posizione della depositaria rispetto al rapporto di deposito, il quarto perché la qualificazione della domanda rientra nel potere del giudice di merito e di appello. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e il rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame su tale punto e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1780 c.c.

    disciplina la responsabilità del depositario per perdita della cosa e la prova liberatoria; la Corte ha ritenuto non fondati i motivi che pretendevano una diversa applicazione della norma, salvo il diverso tema delle spese.

  • art. 2562 c.c.

    norma relativa all'affitto d'azienda, ritenuta non decisiva nel rapporto tra depositante e depositaria perché attinente a un diverso rapporto negoziale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per contestare la qualificazione della domanda; la Corte ha ribadito che la qualificazione giuridica della domanda rientra nel potere del giudice di merito nei limiti del giudicato interno e del divieto di ultrapetizione.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato in tema di consulenza tecnica e contraddittorio; la censura è stata ritenuta fattuale e non idonea a scardinare l'accertamento di merito.

  • art. 698 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione all'uso di elementi tratti da un accertamento tecnico preventivo; la censura è stata ritenuta non decisiva nei termini prospettati.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto censurabile la motivazione sulle spese nella parte in cui applicava maggiorazioni percentuali senza adeguata spiegazione.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione e regolamentazione delle spese; il punto decisivo è stato la mancanza di motivazione della maggiorazione riconosciuta.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    norma processuale posta a base dei diversi motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito e può essere rivista in appello, purché restino fermi il giudicato interno, il divieto di ultrapetizione e l'assenza di nuovi elementi di fatto non introdotti nel processo.
  • Le censure che mirano a sovvertire l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione quando siano formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali ma, in sostanza, richiedano una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In materia di responsabilità del depositario, la deduzione della prova liberatoria deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla causa della mancata restituzione; non è consentito in cassazione sostituire tale accertamento con una diversa lettura delle emergenze istruttorie.
  • La disciplina dell'affitto d'azienda non può essere invocata per escludere automaticamente la responsabilità del depositario verso il depositante, quando il giudice accerti che il rapporto controverso resta quello di deposito e che l'obbligo di custodia grava comunque sul depositario.
  • La liquidazione delle spese di lite che superi o incrementi i parametri ordinari deve essere sorretta da motivazione specifica e intelligibile: formule generiche sulla pluralità delle parti o sul maggiore impegno difensivo non bastano a giustificare maggiorazioni percentuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDeposito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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