Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08239/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui un creditore chiese di dichiarare inefficaci nei propri confronti due cessioni di credito effettuate dal proprio debitore in favore del fratello di quest’ultimo. Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò inefficaci le cessioni, con condanna alle spese. Il debitore propose appello, ma la Corte d’appello dichiarò improcedibile il gravame per tardiva costituzione/appello non correttamente iscritto a ruolo, condannandolo alle spese. In Cassazione il soccombente articolò tre motivi: il primo denunciava omessa pronuncia su eccezioni e domande relative a incompetenza territoriale, caducazione del titolo, rigetto della revocatoria e spese; il secondo contestava la declaratoria di improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo, richiamando gli artt. 347 e 348 c.p.c.; il terzo censurava la liquidazione delle spese di lite per asserita mancanza di specificazione delle voci. La Corte ha però rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorso era inammissibile per insufficiente esposizione sommaria dei fatti, poiché il ricorrente non aveva ricostruito in modo chiaro e completo la vicenda sostanziale e processuale, e aveva inoltre formulato motivi meramente assertivi o riproduttivi degli atti di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c., perché oscurava le ragioni della domanda originaria, lo svolgimento del giudizio di primo grado e la motivazione della sentenza d’appello. Ha inoltre osservato che i motivi erano inidonei: il primo e il secondo si risolvevano nella trascrizione di difese già svolte, senza critica specifica della decisione impugnata e senza confronto con la ratio decidendi; il terzo era generico e non denunciava il superamento dei limiti tariffari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato come base del ricorso introduttivo di primo grado con rito sommario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia, ma senza confronto adeguato con la sentenza impugnata.

  • art. 18 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato in relazione all’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di delimitazione dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata per i vizi denunciati.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regola sulla costituzione/iscrizione a ruolo dell’appello.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla declaratoria di improcedibilità dell’appello.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’esposizione sommaria dei fatti era del tutto inidonea a consentire la completa comprensione della controversia.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    I motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non si traducevano in una critica specifica della decisione impugnata, ma in mere riproposizioni o affermazioni generiche.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come modalità di trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina delle spese processuali.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in motivazione come parametro del diritto di difesa, che non può essere compromesso da ricorsi oscuri o superflui.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come parametro del giusto processo e della sua effettività.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale del giusto processo.

Massime di principio

  • Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è soddisfatto solo se il ricorso consente, senza ricorso ad altre fonti, una chiara e completa comprensione della vicenda sostanziale e processuale e dell’oggetto dell’impugnazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica della decisione impugnata: non è sufficiente la mera riproduzione delle difese svolte nei gradi di merito, né un’argomentazione che non si confronti con la ratio decidendi.
  • La declaratoria di improcedibilità o inammissibilità non può essere utilmente censurata con motivi generici o assertivi; occorre indicare puntualmente perché la decisione sarebbe erronea in diritto e in fatto.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è ammissibile solo se si deduce concretamente il superamento immotivato dei limiti tariffari o un vizio specifico della statuizione sulle spese; altrimenti la doglianza è generica.
  • Un ricorso per cassazione oscuro, prolisso o confuso può essere dichiarato inammissibile perché incompatibile con la funzione di garanzia del contraddittorio e con i doveri di chiarezza e sinteticità espositiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.