Sentenza del 03/05/2024 n. 103 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
ACCERTAMENTO - corporazione dei piloti - piloti - rapporto di lavoro - natura - associativa - conseguenza - compensi corrisposti - natura - corrispettivi - esclusione - obbligo di ritenuta - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016 con tre contestazioni principali: 1) omissione della Corporazione nell'operare e versare ritenute del 20% ai piloti sui compensi qualificati dall'Ufficio come redditi da lavoro (in concreto il 5% corrisposto ai piloti per l'utilizzo delle pilotine), per un importo calcolato di € 19.911,00; 2) disconoscimento di costi per mancata documentazione per € 3.031,00 ai sensi dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986; 3) disconoscimento di costi non inerenti per € 409,00 sempre ai sensi dell'art. 109. La parte ricorrente ha contestato anche profili formali e procedurali dell'atto (mancata sottoscrizione, vizi del procedimento, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa), oltre a sostenere che la quota del 5% sia un corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di natura non retributiva in base alla disciplina codicistica e regolamentare delle corporazioni dei piloti.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento nella sua interezza. Sul punto principale, la Corte ha ritenuto che le corporazioni dei piloti siano soggetti di natura associativa / di diritto pubblico (art. 86 c. nav. e giurisprudenza consolidata) e che la quota del 5% costituisca un "corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici" previsto e disciplinato dal regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (art. 120 e correlati). Tale quota, anche alla luce dell'art. 121‑bis del Regolamento che la esclude dal calcolo del trattamento di fine servizio, non ha natura di compenso per prestazione di lavoro (né subordinato né autonomo) e pertanto non era dovuta la ritenuta del 20%. Quanto ai costi contestati (€ 3.031 e € 409), il giudice ha ritenuto giustificata la deducibilità: i pasti risultavano giustificati da una convenzione con un locale per garantire il vitto a piloti e dipendenti, e le spese ritenute non inerenti potevano ragionevolmente essere spese di vitto per visite istituzionali. Per la complessità della questione principale, le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 86 Codice della Navigazione
Stabilisce l'istituzione e la personalità giuridica della corporazione dei piloti; la Corte ne trae il fondamento della natura associativa / pubblicistica della corporazione.
Norma sulle ritenute operate dai sostituti d'imposta; l'Ufficio ha invocato l'obbligo di ritenuta del 20% sui compensi, ma il giudice ha escluso l'applicabilità quando la somma è un corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici non qualificabile come compenso di lavoro.
art. 120 Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Disciplina la ripartizione dei proventi e la possibilità, previa approvazione ministeriale, di stabilire una percentuale quale corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici; la Corte l'ha interpretata come indice volontà normativa di distinguere tale quota dalla retribuzione.
art. 121‑bis Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione
Prevede il criterio di calcolo del trattamento di fine servizio escludendo dal computo il corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici; la Corte lo usa come argomento decisivo per dimostrare la non retributività della quota.
Norma sulla deducibilità dei costi; il giudice ha ritenuto che i costi oggetto di contestazione fossero giustificati e inerenti (convenzione per pasti, visite istituzionali), e dunque non dovessero essere disconosciuti.
Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 7533/1986
Giurisprudenza di principio che considera il rapporto tra corporazioni dei piloti e piloti di natura associativa e non di lavoro subordinato; richiamata per confermare la natura non retributiva del rapporto.
Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3226/2015
Ritenuta della pubblicisticità dell'attività di pilotaggio e dell'interesse generale del servizio, utilizzata per rafforzare la qualificazione pubblica/associativa delle corporazioni.
CTR Campania, sez. 16, sent. n. 428/2018
Decisione favorevole che qualificava analoga quota come corrispettivo per il godimento dei mezzi e non come reddito da lavoro; citata come consolidamento della tesi favorevole al contribuente.
Massime di principio
- Le somme corrisposte dalle corporazioni dei piloti a titolo di "corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici" previste e disciplinate dal regolamento non sono in linea generale qualificabili come compensi di lavoro (né subordinato né autonomo).
- Quando una quota è espressamente prevista dal regolamento statutario o di servizio e, in particolare, esclusa dal computo del trattamento di fine servizio, ciò è forte indicatore della sua natura non retributiva.
- Se la prestazione e la ripartizione dei proventi sono regolate da norme codicistiche/regolamentari (con intervento/approvazione ministeriale), l'Amministrazione finanziaria incontra limiti nell'assimilare automaticamente tali somme a redditi di lavoro e nell'imporre ritenute a titolo d'acconto.
- Per la deducibilità dei costi (art. 109 TUIR) l'Amministrazione deve valutare la documentazione concreta: convenzioni per pasti e spese per visite istituzionali possono essere ritenute giustificative e inerenti all'attività della corporazione.
- La qualificazione formale data nei documenti (es. indicazione della causale "corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici") e la disciplina regolamentare prevalgono sull'etichettatura fiscale quando confermano la natura non retributiva.
- In contenziosi complessi su questioni sostanziali di qualificazione, i ricorsi procedurali/formali possono risultare assorbiti dalla valutazione sostanziale; tuttavia difese procedurali vanno valutate caso per caso.
- Nel giudizio tributario la giurisprudenza consolidata (anche di legittimità e del Consiglio di Stato) costituisce un argomento molto rilevante per la qualificazione dei rapporti tra corporazioni di servizi pubblici e i loro aderenti.
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