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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19073/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA con riferimento all'anno d'imposta 2005. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso; in appello, la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto ritenendo corretta la notifica dell'avviso a comparire, corretto lo studio di settore applicato e insussistente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato documentazione attestante di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, con piano di rateazione e pagamenti eseguiti, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, solo in subordine, l'esame dei motivi di ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della tempestiva e rituale richiesta di definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, corredata dalla documentazione relativa alla domanda, al piano di pagamento e ai versamenti eseguiti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti; la Corte ha inoltre precisato che non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è stata ritualmente e tempestivamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del processo.
  • La definizione agevolata della lite, se provata mediante istanza, piano di rateazione e pagamenti effettuati, rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso per cassazione.
  • In ipotesi di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, le spese di lite possono essere compensate integralmente tra le parti.
  • La disciplina speciale sulla definizione delle pendenze tributarie prevale sulla prosecuzione del giudizio di legittimità, purché risultino rispettati i presupposti formali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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