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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08672/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di una società ferroviaria, tutti con qualifica di capo treno, volta a ottenere il computo nella retribuzione dovuta durante le ferie di alcune voci previste dal contratto aziendale: l'incentivo per attività di scorta, il compenso per attività di riserva e il compenso per assenza dalla residenza. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo tali emolumenti continuativi, collegati alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori, e quindi da includere nella retribuzione feriale secondo l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito efficacia vincolante all'interpretazione eurounitaria e confuso il contenuto della disciplina interna; 2) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e della normativa contrattuale aziendale, assumendo che la contrattazione collettiva avesse escluso quelle voci dal calcolo della retribuzione feriale; 3) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la finalità della norma europea sarebbe solo quella di evitare una retribuzione irrisoria o dissuasiva, non necessariamente identica a quella ordinaria, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 St. lav. e alla l. 92/2012, lamentando che la corte d'appello avesse fatto decorrere la prescrizione dei crediti solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché già esaminati e disattesi in precedenti decisioni relative alla medesima vicenda, ribadendo che la retribuzione feriale deve comprendere gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e che la verifica sulla idoneità concreta della mancata corresponsione di tali voci a dissuadere dal godimento delle ferie spetta al giudice di merito. Ha escluso anche la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, in quanto la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e, comunque, la valutazione delle singole voci economiche è riservata al giudice nazionale. Ha respinto infine il quarto motivo richiamando il principio secondo cui, per i crediti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, per evitare un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È la trasposizione interna delle prescrizioni minime sulla durata dell'orario e delle ferie, da leggere in coerenza con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato quale parametro in materia di adeguatezza della retribuzione, anche nel periodo feriale.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato quale norma civilistica sulla fruizione delle ferie retribuite e sulla relativa disciplina retributiva.

  • art. 20.3 contratto aziendale Trenord

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione delle voci dal computo della retribuzione feriale; la Corte non ha accolto tale lettura.

  • art. 54.2 c.c.a. Trenord

    Richiamato per definire le voci legate alle attività di scorta e riserva e per collegarle alle mansioni dei capi treno.

  • art. 48.1.1 c.c.a. Trenord

    Indicato come parte della retribuzione ordinaria corrisposta anche durante le ferie.

  • art. 48.1.2 c.c.a. Trenord

    Indicato come indennità di turno inclusa nella retribuzione feriale.

  • art. 28, punto 2, lett. c, c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie

    Richiamato per affermare che l'attività di scorta e riserva è connessa a prestazioni ordinariamente previste dal contratto collettivo e qualificata come lavoro effettivo.

  • art. 2948 c.c.

    È la norma sulla prescrizione quinquennale invocata nel motivo respinto, la cui decorrenza per i crediti non prescritti al momento della l. 92/2012 è stata fatta decorrere dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    Utilizzato insieme all'art. 2948 c.c. per affermare che la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto nei casi considerati.

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione per sostenere che le modifiche introdotte dalla l. 92/2012 avrebbero inciso sulla stabilità del rapporto di lavoro.

  • l. n. 92 del 2012

    Le modifiche apportate all'art. 18 sono state considerate idonee a far venir meno la stabilità necessaria a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto, per i crediti non già prescritti.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Richiamato come ulteriore intervento normativo che ha inciso sulla stabilità del rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel periodo di ferie annuali la retribuzione deve essere determinata in modo da non disincentivare il lavoratore dal fruire effettivamente del riposo; vanno quindi considerate le voci economiche che, per continuità e collegamento con le mansioni, integrano normalmente il trattamento ordinario.
  • Per stabilire se una voce retributiva debba essere inclusa nella retribuzione feriale occorre una verifica concreta del suo collegamento all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, nonché della sua incidenza economica complessiva.
  • Le norme e i contratti collettivi nazionali o aziendali devono essere interpretati in modo conforme alla finalità dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE; non è ammissibile una disciplina interna o pattizia che, di fatto, renda meno appetibile il godimento delle ferie.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la decisione dipenda, in realtà, dall'apprezzamento del caso concreto riservato al giudice nazionale.
  • In materia di prescrizione dei crediti di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto quando sia venuto meno il presupposto di una stabile tutela del posto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

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