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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46730/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.. Il ricorrente ha articolato quattordici motivi (contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la mancanza dei requisiti dell'associazione mafiosa, vizi di motivazione e di valutazione delle deduzioni difensive, la mancanza della condizione di attualità del pericolo di reiterazione e la mancata autonoma valutazione degli elementi cautelari), deducendo errori di diritto e carenze logiche nella motivazione dell'ordinanza impugnata

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari (motivi 11-14) annullando l'ordinanza impugnata in quella parte e rinviando al Tribunale di L'Aquila per un nuovo esame delle esigenze cautelari. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile e rigettato nel resto (in particolare sulla questione della sussistenza del reato associativo e della partecipazione del ricorrente). La Corte ha precisato che l'ordinanza di merito aveva adeguatamente motivato l'esistenza di un sodalizio di tipo mafioso con base territoriale, disponibilità di armi e capacità intimidatoria; tuttavia la disamina delle esigenze cautelari risultava riferita a condotte o pericoli legati ad altro coindagato e non specificatamente al comportamento del ricorrente, motivo per cui quella parte della decisione è stata annullata con rinvio. Non è disposta la rimessione in libertà automatica: la Corte ha demandato il nuovo esame rispetto alle esigenze cautelari e ha disposto le procedure ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto sussistenti, sotto il profilo indiziario, gli elementi caratterizzanti un sodalizio di stampo mafioso (controllo territoriale, intimidazione sistematica, disponibilità di armi, persistenza nel tempo), pur senza richiedere un "nomen" o rituali di affiliazione formali

  • art. 273 c.p.p.

    Rinvio al principio processuale applicabile alla motivazione e all'accertamento dei gravi indizi: la Corte verifica la congruenza e la logicità della motivazione, non la rivalutazione probatoria globale

  • art. 274 c.p.p.

    Norma richiamata in riferimento alla condizione di attualità del pericolo concreto di commissione di delitti, che il ricorrente aveva contestato; la Corte ha ritenuto che la parte relativa al pericolo specifico riferita al ricorrente fosse carente

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamata nel contesto della necessità di valutare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, elemento che la Corte ha ritenuto non adeguatamente collegato alla posizione personale del ricorrente

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamata nelle censure difensive relative alla motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che, salvo la parte cautelare, la motivazione fosse complessivamente adeguata

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Evocata nelle doglianze sulla mancata autonoma valutazione da parte del Tribunale; la Corte ha ritenuto tali censure generiche e non fondanti rispetto alla ricostruzione di merito

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamata relativamente ai requisiti della motivazione e alla completezza dell'istruttoria; la Corte ha considerato che i requisiti essenziali fossero rispettati dall'ordinanza impugnata (salvo quanto riportato sulle esigenze cautelari del singolo)

  • art. 606 lett. b), c), e) c.p.p.

    Norme processuali sulla motivazione dei motivi di cassazione: le censure sollevate sono state esaminate nei limiti di tali lett. e la Corte ha distinto tra questioni di legittimità e questioni meramente rivendicative di valutazione probatoria

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamata per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla decisione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposta la comunicazione ovvero le procedure conseguenti al provvedimento di annullamento con rinvio, considerando che l'annullamento non comporta immediata liberazione

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme processuali richiamate nella trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; richiamano disposizioni organizzative/istoriche del procedimento in Cassazione

Massime di principio

  • La Corte di legittimità, nel giudizio sulle misure cautelari, non rivaluta liberamente le prove: verifica la congruenza, la logicità e l'adeguatezza della motivazione di merito sui gravi indizi, non la riqualificazione probatoria.
  • Per la contestazione dell'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis), non è necessario un "nomen" o rituali formali: rilevano il controllo territoriale, la persistenza nel tempo, la capacità intimidatoria sistematica, l'inquinamento del tessuto sociale e la disponibilità di mezzi di forza o armi.
  • La partecipazione personale al sodalizio può emergere anche da contributi apparentemente 'minori' (es. cessioni di droga al dettaglio) se inseriti in un quadro unitario e se rappresentano un apporto stabile e causale alla struttura criminale.
  • Nelle censure sulla motivazione, il ricorrente deve dimostrare specifici e non generici travisamenti o omissioni: critiche meramente alternative alla valutazione del giudice di merito sono in genere inammissibili in Cassazione.
  • Quando si censurano le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), la motivazione deve collegare circostanze fattuali concrete e personali al ricorrente; non è sufficiente richiamare pericoli generici o riferiti ad altri coindagati.
  • L'annullamento parziale con rinvio (limitato alle esigenze cautelari) impone al giudice di merito di riesaminare specificamente quella parte senza che la cassazione possa disporre direttamente la libertà dell'indagato; quindi un annullamento non equivale automaticamente a scarcerazione.
  • Le doglianze procedurali relative a mancata autonoma valutazione o violazioni di norme di forma devono essere contestate con precisione; se il giudice di merito ha dato conto degli elementi essenziali, le deduzioni difensive spesso risultano implicitamente rifiutate se incompatibili con la decisione.

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