Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso conferma della condanna per reati tributari (D.lgs. 74/2000) a 2 anni di reclusione per aver indicato in dichiarazione IVA 2014 operazioni intracomunitarie per un ammontare inferiore, con maggior IVA dovuta pari a euro 427.503,00. Due motivi principali: (1) nullità/processuali (art. 606 lett. e) c.p.p.) per ritenuta conoscenza del processo basata su notifiche all'estero e applicazione impropria della disciplina dell'irreperibilità; (2) errata valutazione del dolo: la Corte d'appello avrebbe attribuito il dolo al ricorrente sulla base della sua qualità di rappresentante legale senza considerare che è soggetto straniero, nominato poco prima della dichiarazione e non occupatosi della contabilità, la quale era gestita da altro soggetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: mancata produzione del "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; tale norma si applica alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (post 30/12/2022) e la sentenza impugnata è del 30/01/2023. La Corte ha inoltre fatto proprie le argomentazioni del Pubblico Ministero: la notifica andata in giacenza (dicitura "pas reclame") costituisce perfezionamento della notificazione e legittima la dichiarazione di assenza; il dolo in reati tributari può essere desunto dall'entità dell'omissione e dal comportamento successivo (es. mancato pagamento), e l'affidamento a terzi non esonera il legale rappresentante dagli obblighi dichiarativi. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000, art. 4
Norma che disciplina i reati tributari contestati (omessa dichiarazione/operazioni non indicate) invocata come norma sostanziale della condanna.
Cod. proc. pen., art. 606 lett. e)
Articolo richiamato dal ricorrente per censurare vizi di motivazione e nullità processuali; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confacente alle argomentazioni puntuali svolte in sede di merito.
Cod. proc. pen., art. 581, comma 1-quater
"nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso perché la sentenza impugnata è posteriore all'entrata in vigore della riforma e il ricorrente non ha depositato il mandato previsto.
Cod. proc. pen., art. 169, comma 1
Richiamato in relazione alla perfezione delle notifiche (notifica presso difensore, giacenza della raccomandata) e alla possibilità di dichiarare l'assenza dell'imputato.
Cod. proc. pen., art. 415-bis
Norma procedurale richiamata in tema di informazione sull'addebito e invito a eleggere domicilio, la cui comunicazione si è ritenuta perfezionata con la giacenza della raccomandata.
D.lgs. 150/2022 (riforma "Cartabia"), art. 89, comma 3
Disposizione transitoria che precisa l'ambito di applicazione temporale delle modifiche, usata per stabilire che le nuove norme in materia di impugnazioni si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
D.P.R. n.322/1998, art. 1, comma 4 (e commi rilevanti)
Richiamato per affermare che l'obbligo di presentare la dichiarazione grava sulla persona giuridica e sul suo legale rappresentante, che deve sottoscriverla; l'affidamento a professionisti non esonera dall'obbligo personale.
Cod. proc. pen., art. 616
Norma invocata per l'applicazione delle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (spese e versamento alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Per ricorrere in Cassazione contro sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 quando l'imputato è stato giudicato in sua assenza, il difensore deve depositare un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio; la mancata produzione comporta inammissibilità.
- La giacenza di una raccomandata con dicitura 'pas reclame' inviata a un imputato residente all'estero può essere considerata perfezionamento della notificazione e legittimare la dichiarazione di assenza/irreperibilità, se conforme alla giurisprudenza consolidata.
- Negli illeciti tributari, il dolo specifico di evasione può essere desunto dall'entità dell'omissione rispetto alle soglie di punibilità e da elementi comportamentali successivi (es. mancato pagamento): l'affidamento a terzi per la tenuta della contabilità non esonera il legale rappresentante dalla responsabilità penale.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; la riproposizione generica delle stesse doglianze già rigettate in sede di appello espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità per genericità.
- La riforma Cartabia ha introdotto regole procedurali stringenti e transitorie: occorre verificare sempre la data della sentenza impugnata per valutare l'applicabilità delle nuove prescrizioni procedurali.
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