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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46685/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Morello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione delle norme sull'assistenza e rappresentanza dell'imputato (art. 178 c.p.p.), deducendo la mancata notifica al suo difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello; (2) vizio di motivazione e insufficienza degli indizi, per aver trascurato e/o non valutato elementi di segno contrario e per aver ritenuto indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Gili deduce un unico motivo di ricorso: inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 521 e 178 c.p.p., artt. 127 e 130 c.p.p.) per mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza, sostenendo che la falsità dichiarativa del modello Unico riferita al 2011 non era formalmente indicata nel decreto che dispone il giudizio e quindi l'atto dichiarativo fraudolento non sarebbe stato correttamente individuato nell'imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo di Morello la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancata notifica: dagli atti risultava discordanza e carenza delle generalità fornite nel titolo di gravame (varie forme del nome dell'avvocato), la comunicazione pec prodotta era generica e non riferibile in maniera puntuale al singolo procedimento, e il registro professionale documentava la cancellazione dell'avvocato indicato nell'atto di appello; per questi motivi la cancelleria non poteva ritenersi obbligata ad individuare il difensore con un nominativo diverso non specificato e ha correttamente nominato il difensore d'ufficio cui notificare l'avviso. Sul secondo motivo di Morello la Corte ha ritenuto che non sussistano vizi di valutazione tali da configurare la nullità dedotta: la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata nel valutare gli elementi indiziari e nel confrontare elementi a favore e contro. Anche il ricorso di Gili è stato dichiarato infondato: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la correlazione tra capo di imputazione e sentenza, indicando in modo analitico le fatture e le dichiarazioni fiscali di riferimento e dimostrando che l'imputato ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa; le eventuali incongruenze formali non hanno comportato trasformazione radicale del fatto né un pregiudizio alla difesa. Pertanto i ricorsi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lettere b), c), e))

    Individua i motivi di ricorso per cassazione: nullità, violazione di norme sostanziali o processuali e vizi di motivazione. La Corte valuta l'ammissibilità e il merito dei motivi dedotti dai ricorrenti nei termini previsti.

  • art. 178 c.p.p. (comma 1, lettere b) e c))

    Disposizioni relative all'assistenza e rappresentanza dell'imputato; la Corte ha interpretato che la mancata notifica al difensore di fiducia non determina automaticamente nullità quando dagli atti emergano incertezze o omissioni sulle generalità del difensore e quando la cancelleria abbia agito sulla base delle informazioni disponibili.

  • art. 192 c.p.p. (comma 1, n.2)

    Regole sulla valutazione della prova. La Corte ha richiamato il principio che gli indizi devono avere gravità, precisione e concordanza e ha ritenuto che la motivazione di merito abbia correttamente valutato gli elementi indiziari e gli elementi contrari.

  • art. 96 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di deposito della nomina del difensore di fiducia presso l'autorità procedente; la Corte ha richiamato tale norma per sottolineare l'onere del difendente di fornire dati corretti e puntuali sul proprio patrocinatore.

  • art. 521 c.p.p.

    Norma collegata alle nullità e ai termini; richiamata in relazione alle censure di nullità formali mosse da Gili, la Corte ha valutato che non sussisteva pregiudizio alla difesa.

  • artt. 127 e 130 c.p.p.

    Disposizioni processuali richiamate nei motivi di Gili; la Corte le ha valutate nel contesto della correlazione tra imputazione e sentenza e ha ritenuto che gli obblighi informativi e di specificazione del fatto erano rispettati in termini sostanziali.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Riguarda i reati tributari di natura dichiarativa (falsità nelle dichiarazioni fiscali). La Corte ha osservato che, in materia tributaria, atti dichiarativi tardivi o integrativi possono essere rilevanti e che la corretta individuazione dell'atto dichiarativo deve essere valutata alla luce della contestazione nel suo complesso.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051)

    Principio secondo cui la correlazione tra imputazione e sentenza non si valuta solo alla lettera ma occorre verificare se l'imputato abbia potuto concretamente difendersi; la Corte ha applicato tale principio per respingere la doglianza di Gili.

Massime di principio

  • La mancata notifica al difensore di fiducia non determina automaticamente nullità: occorre valutare le informazioni effettivamente disponibili alla cancelleria e se il difensore era individuabile in modo certo; comunicazioni generiche (es. pec non riferita al singolo procedimento) o atti con generalità incomplete non vincolano l'ufficio giudiziario.
  • Il deposito e l'aggiornamento formale della nomina del difensore (art. 96 c.p.p.) sono essenziali: il difensore o la parte devono fornire dati completi e coerenti per permettere le notifiche e prevenire vicende di nullità.
  • Sui reati basati su indizi, la decisione di merito deve mostrare di aver valutato gli elementi favorevoli e contrari; la Cassazione sindaca la valutazione solo nei limiti della verifica del vizio di motivazione e del rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
  • La correlazione tra imputazione e sentenza va valutata nella concretezza del procedimento: differenze formali non comportano automaticamente nullità se l'imputato ha potuto conoscere l'oggetto della contestazione e difendersi efficacemente.
  • Nei reati tributari dichiarativi è necessario individuare l'atto dichiarativo contestato, ma la prova può fondarsi anche su documentazione (fatture, date di presentazione delle dichiarazioni) che consenta di ricostruire l'utilizzo di elementi fittizi in un determinato periodo d'imposta.
  • Per la difesa pratica: curare l'esattezza e l'aggiornamento della nomina del difensore presso l'autorità procedente, produrre tempestivamente attestazioni puntuali in caso di variazioni anagrafiche/di albo, e contestare da subito ogni problematica di notifiche con strumenti idonei a dimostrare il pregiudizio concreto alla difesa.

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