Cassazione Penale, Sentenza n. 46684/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis c.p.: il giudice di merito si era limitato ad affermare la particolare tenuità rimandando alla contestazione senza illustrare il ragionamento logico-giuridico e i concreti elementi di fatto che giustificassero tale applicazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto la motivazione del tribunale insufficiente (motivazione apparente) e ha annullato la sentenza limitatamente all'accertamento dell'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., rinviando per nuovo giudizio al tribunale di Bari in diversa composizione. La Corte ha inoltre precisato che il giudice di rinvio dovrà limitarsi a verificare l'applicabilità in fatto della causa di non punibilità e non potrà rilevare l'eventuale decorso della prescrizione
Norme richiamate
art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
La norma costituisce una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità; la sua applicazione richiede una motivazione specifica che dimostri, in relazione alle circostanze concrete, la sussistenza dei requisiti. Un mero richiamo alla contestazione senza collegamento argomentativo è insufficiente
Cass. Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012 (giurisprudenza su motivazione apparente)
Richiamata per il principio secondo cui la motivazione apparente sussiste quando la sentenza manca del tutto della parte motivata o quando la parte motivata, pur presente graficamente, non evidenzia l'iter argomentativo seguito dal giudice
Cass. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 (Mazzoccoli) e Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 (Ferraiuolo)
Principio secondo cui, se la Cassazione annulla con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità (es. art. 131-bis), il giudice di rinvio deve verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa e non può rilevare l'eventuale decorso della prescrizione
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una motivazione specifica che colleghi gli elementi di fatto e di diritto ai parametri della particolare tenuità: limitarsi ad enunciare la causa senza spiegare il nesso è insufficiente
- La motivazione apparente (assenza di un iter argomentativo) comporta annullamento della sentenza quando il giudice non espone il percorso logico-giuridico seguito
- Se la Cassazione annulla solo sull'applicabilità della causa di non punibilità, il giudice di rinvio deve riesaminare esclusivamente quel profilo e non può rilevare la prescrizione già intervenuta dopo un precedente accertamento del reato
- Il pubblico ministero può impugnare un'assoluzione per particolare tenuità quando ritiene carente la motivazione; l'accoglimento del ricorso comporta rinvio per nuovo esame del requisito della tenuità
- In giudizi simili il giudice di merito dovrebbe esplicitare (a) i fatti concretamente accertati, (b) la entità del danno o del pericolo prodotto, (c) la condotta dell'imputato e la sua offensività sociale, e (d) il confronto con i parametri normativi per dimostrare la particolare tenuità
- Alla parte che chiede l'applicazione dell'art. 131-bis conviene articolare espressamente gli elementi che evidenziano la esiguità del fatto (es. entità del danno, brevità e occasionalità della condotta, assenza di dolo grave o di pericolosità sociale)
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