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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46686/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato il proscioglimento (per prescrizione) pronunciato dal Tribunale in relazione al reato di lottizzazione abusiva (capo A) e ad altri reati edilizi, contestando in particolare l'applicazione dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 che aveva comportato la confisca dei terreni e delle opere. La difesa deduce che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare immediatamente estinto il reato per prescrizione decorrente dal 30 luglio 2013 e che l'istruttoria svolta dopo tale data era ultronea, violando l'obbligo di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; inoltre sostiene che la confisca urbanistica non può essere equiparata alle fattispecie di confisca previste dagli artt. 240 cod. pen. comma 1 o 2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittima la scelta dei giudici di merito di individuare quale momento finale della condotta lottizzatoria la data del sequestro preventivo (9 luglio 2014), in quanto la lottizzazione abusiva è reato a forma libera, permanente e progressivo che si esaurisce solo con l'ultimo atto che integra la condotta illecito (trasferimenti, opere di urbanizzazione, ultimazione dei manufatti o atti che consolidano la trasformazione). La Corte ha altresì confermato che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, la confisca dei terreni e delle opere può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata previamente e pienamente accertata sotto il profilo oggettivo e soggettivo nell'ambito di un giudizio che abbia garantito il pieno contraddittorio. Nel caso concreto l'istruttoria svolta prima del maturare della prescrizione aveva già accertato il fatto; la prosecuzione del dibattimento è avvenuta soltanto per accertare la data di consumazione ("quando"), e non per ridiscutere l"an" del reato; quindi non è stata violata la norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2

    la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terrenti abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite

    La confisca urbanistica prevista dall'art. 44, comma 2, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato (es. prescrizione), purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata pienamente con pieno contraddittorio durante il processo.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30

    Richiamato nell'imputazione insieme all'art. 44 per la definizione della fattispecie di lottizzazione abusiva (riferimento normativo alla disciplina urbanistica/edilizia oggetto del reato).

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Stabilisce l'obbligo di dichiarare immediatamente estinta la persona del reato quando intervenga una causa estintiva; la Corte precisa che tale obbligo opera solo se, al momento della maturazione della causa estintiva, l'istruttoria non ha già delineato tutti gli elementi della condotta lottizzatoria.

  • Codice penale, art. 240, commi 1 e 2

    Richiamato per distinguere la confisca urbanistica dall'istituto della confisca facoltativa (comma 1) e obbligatoria (comma 2); la Corte sottolinea che l'art. 44 d.P.R. 380/2001 ha finalità e presupposti differenti.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 13539 del 30/01/2020

    Giurisprudenza di riferimento che ha stabilito che la confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 può essere disposta anche in presenza di prescrizione, purché sia stato assicurato un pieno accertamento del fatto con il contraddittorio; il principio è stato confermato e applicato dalla Corte nel caso in esame.

Massime di principio

  • La lottizzazione abusiva è reato "progressivo" e "permanente": il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto che integra la condotta illecita (es. sequestro, ultimazione di opere, atti di trasferimento che consolidano la trasformazione).
  • La confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 può essere disposta anche se il reato è poi estinto per prescrizione, a condizione che la sussistenza del fatto sia stata già pienamente accertata nel corso di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio.
  • Il giudice è obbligato a dichiarare la prescrizione (art. 129 c.p.p.) solo se, al momento in cui matura la causa estintiva, l'istruttoria non ha già delineato tutti gli elementi costitutivi del reato; se invece l'istruttoria ha già accertato l"an" del reato, il processo può proseguire per chiarire questioni temporali ("quando") e la confisca può essere disposta.
  • In sede difensiva è importante sollevare tempestivamente la questione di prescrizione e chiedere la declaratoria di estinzione se l'istruttoria non ha già consentito l'accertamento pieno del fatto; occorre documentare se e quali atti istruttori siano stati compiuti dopo la prescrizione per contestare l'eventuale utilizzo di prove raccolte in epoca successiva.
  • Per contestare una confisca urbanistica disposta dopo una prescrizione, il ricorrente deve allegare e indicare in modo puntuale quali attività istruttorie sono state svolte dopo la maturazione della prescrizione, perché la Corte di legittimità valuta la legittimità dell'accertamento alla luce del principio delle Sezioni Unite.

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