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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32888/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato dichiarato colpevole, dal Tribunale di Latina e poi dalla Corte di appello di Roma, della detenzione illegale di un fucile da caccia modello doppietta, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica. In un precedente procedimento, definito con sentenza assolutoria irrevocabile, lo stesso imputato era stato assolto dal reato relativo alla clandestinità dell'arma per insussistenza del fatto; il giudice aveva escluso la clandestinità del fucile e trasmesso gli atti alla Procura per la valutazione del diverso reato di detenzione illecita di arma comune da sparo, dal quale era derivato il procedimento oggetto del ricorso. La difesa ha dedotto, in primo luogo, la violazione del divieto di ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, sostenendo che il nuovo procedimento riguardava il medesimo fatto materiale già definitivamente giudicato. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 99, comma quarto, c.p., in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, escludendo la necessità di esaminare il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, stabilendo che l'azione penale non poteva essere esercitata. Ha ritenuto che l'imputato fosse già stato giudicato e assolto con sentenza irrevocabile per lo stesso fatto materiale, consistente nella detenzione del medesimo fucile da caccia. La diversa qualificazione giuridica del fatto nel nuovo procedimento non escludeva l'identità del fatto storico e non consentiva una nuova azione penale. Il motivo relativo alla recidiva è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, il divieto di ne bis in idem deve essere applicato verificando l'identità del fatto storico secondo la triade condotta, nesso causale ed evento naturalistico, indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica o dal diverso titolo di reato.

  • art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU

    divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto

    La garanzia convenzionale impone di basare il ne bis in idem sull'idem factum e non sull'identità giuridica dei reati.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    È richiamato quale parametro costituzionale della conformità dell'art. 649 c.p.p. all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

  • art. 2 legge n. 895 del 1967

    Individua il diverso reato di detenzione illecita di arma comune da sparo, contestato nel procedimento successivo; la diversa qualificazione non ha escluso l'identità del fatto storico già giudicato.

  • art. 23, nn. 1 e 2, legge n. 110 del 1975

    È la disposizione relativa al reato per il quale l'imputato era stato assolto nel precedente procedimento; l'assoluzione riguardava il medesimo fatto materiale relativo al fucile.

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    La censura difensiva riguardava la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, ma non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo sul ne bis in idem.

  • art. 81 c.p.

    È richiamato nel ragionamento relativo all'irrilevanza del concorso formale tra reati ai fini dell'applicazione del ne bis in idem.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem opera quando il fatto storico già definito con decisione irrevocabile coincide con quello posto a fondamento del nuovo procedimento, anche se il nuovo reato ha una diversa qualificazione giuridica.
  • L'identità del fatto deve essere verificata mediante il confronto tra condotta, nesso causale ed evento naturalistico, considerando anche l'oggetto fisico della condotta quando rilevante; la coincidenza della sola azione od omissione non è sempre sufficiente.
  • La diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto materiale non consente l'esercizio di una nuova azione penale dopo il giudicato.
  • L'esistenza di un concorso formale tra il reato già giudicato e quello oggetto del nuovo procedimento è irrilevante ai fini del ne bis in idem, che dipende dall'identità storico-naturalistica del fatto.
  • Quando il nuovo procedimento riguarda lo stesso fatto materiale già oggetto di una sentenza irrevocabile, l'azione penale non può essere esercitata e la sentenza successiva deve essere annullata senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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