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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32866/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, difensore incaricato in un procedimento penale per abuso edilizio, aveva proposto opposizione a un decreto penale di condanna confidando nell'imminente rilascio di un permesso di costruire in sanatoria. Aveva rassicurato gli assistiti circa il verosimile esito favorevole e la non necessità della loro presenza alla prima udienza, comunicando poi informazioni non corrispondenti all'effettivo andamento del processo. Non aveva partecipato alle udienze dibattimentali, non aveva depositato la lista testimoniale e non aveva informato tempestivamente gli assistiti della condanna, divenuta definitiva, né della possibilità di impugnarla. Il Tribunale, con giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di patrocinio infedele ex art. 380 c.p.; la Corte di appello aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 43 e 380 c.p., sostenendo l'assenza del dolo, configurandosi al più negligenza o colpa organizzativa, e l'assenza di nocumento agli assistiti. Ha contestato, in particolare, che il nocumento potesse essere individuato nella mancata sospensione condizionale della pena, concedibile d'ufficio o richiedibile dai difensori d'ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sul nesso causale, sostenendo che la condanna degli assistiti sarebbe stata inevitabile per il mancato rilascio della sanatoria e che non fosse stato svolto alcun giudizio controfattuale sull'incidenza delle omissioni difensive. Con il terzo motivo ha denunciato motivazione apparente e omessa risposta alle doglianze di appello, per il ricorso alla motivazione per relationem. Con il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la contestazione riguardasse esclusivamente condotte omissive, mentre la Corte di appello avrebbe fondato la responsabilità anche sulla condotta attiva di avere presentato opposizione senza verificare l'effettivo rilascio della sanatoria, modificando il fatto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto integrato il patrocinio infedele, reato a forma libera punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere una condotta contraria ai doveri professionali, senza necessità del fine specifico di nuocere. Ha ritenuto provati sia la consapevole e reiterata violazione dei doveri professionali, sia il nocumento, individuato non soltanto nella mancata sospensione condizionale della pena, ma anche nella mancata comunicazione tempestiva della condanna, che aveva privato gli assistiti della possibilità di valutare un'impugnazione e li aveva esposti all'imprevista notifica dell'ordine di esecuzione. La responsabilità non è esclusa dalla possibile negligenza dei difensori d'ufficio, poiché la violazione dei doveri professionali non deve essere l'unica causa del pregiudizio, potendo concorrere con altre concause. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la motivazione complessiva può implicare il rigetto delle deduzioni incompatibili con la decisione, senza una confutazione analitica di ogni argomento. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il capo d'imputazione e la sentenza già valorizzavano anche le false e fuorvianti informazioni fornite agli assistiti; non vi è stata quindi immutazione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 380 c.p.

    Il delitto di patrocinio infedele è un reato a forma libera e si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte assistita e costituente infedeltà ai doveri professionali.

    La fattispecie richiede una condotta contraria ai doveri professionali, il dolo generico e un nocumento causalmente collegato alla condotta. Il nocumento non coincide necessariamente con un danno patrimoniale, potendo consistere anche nella perdita di benefici, nella preclusione di facoltà processuali, nel ritardo o nella perdita di una concreta chance.

  • art. 43 c.p.

    Il dolo richiesto dall'art. 380 c.p. è generico: è sufficiente la coscienza e volontà dell'azione o omissione contraria ai doveri professionali, senza necessità della volontà specifica di arrecare danno.

  • art. 521 c.p.p.

    Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la decisione valorizza condotte già comprese nella contestazione e nella ricostruzione fattuale sottoposta al giudizio.

  • art. 522 c.p.p.

    Non è ravvisabile una modifica radicale del fatto quando le condotte considerate dal giudice, incluse le informazioni fuorvianti date agli assistiti e la gestione dell'opposizione, risultano coerenti con il capo d'imputazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il patrocinio infedele è un reato a forma libera: può essere commesso mediante qualsiasi azione od omissione che violi i doveri professionali e sia idonea a cagionare nocumento alla parte assistita.
  • Per il patrocinio infedele è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta contraria ai doveri professionali; non è necessario dimostrare una specifica intenzione di nuocere all'assistito.
  • Il nocumento richiesto dall'art. 380 c.p. non deve necessariamente consistere in un danno patrimoniale o nell'esito sfavorevole del giudizio. Può consistere anche nella perdita di un beneficio, nella mancata possibilità di esercitare una facoltà processuale, nella perdita di una concreta chance o nella mancata tempestiva conoscenza di una decisione suscettibile di impugnazione.
  • Nel patrocinio infedele il nocumento deve essere conseguenza della violazione dei doveri professionali, ma tale violazione non deve costituire l'unica causa del pregiudizio: il reato può sussistere anche quando al danno concorrano altre cause autonome.
  • La violazione consapevole e reiterata dei doveri professionali può fondare il dolo generico quando il professionista abbia avuto concreta rappresentazione del rischio che la propria condotta arrecasse un pregiudizio alla parte assistita.
  • La motivazione della sentenza di merito può adempiere il proprio obbligo mediante una valutazione complessiva delle deduzioni e delle risultanze processuali; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singolo argomento quando le ragioni della decisione risultino incompatibili con le tesi difensive.
  • Non vi è immutazione del fatto quando il giudice valorizza, ai fini della responsabilità, condotte attive o omissive già comprese nel capo d'imputazione e nella ricostruzione fattuale sottoposta al contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNesso di causalità

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