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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32864/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 340 c.p., contestato per avere, il 27 e 28 marzo 2018, turbato la regolarità e impedito il regolare funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali degli uffici comunali ubicati presso il complesso La Salle. Con un unico motivo ha dedotto, in primo luogo, l'insussistenza dell'interruzione o turbamento del servizio, sostenendo che i manifestanti, tra cui egli stesso, avevano esercitato il diritto di sciopero e che l'intervento della polizia aveva determinato soltanto un'interlocuzione, seguita dalla prosecuzione della manifestazione presso uffici nei quali, secondo la difesa, non veniva erogato alcun pubblico servizio; ha inoltre invocato la scriminante dell'adempimento di un diritto ai sensi dell'art. 51 c.p. In secondo luogo ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem, richiamando una precedente sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata per un fatto descritto con la stessa condotta, il medesimo luogo e le medesime date. Infine ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, limitatamente alla questione assorbente del ne bis in idem. Ha rilevato che la precedente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata riguardava un'imputazione per art. 340 c.p. relativa alla turbativa della regolarità e del funzionamento degli stessi uffici comunali, nello stesso luogo e nelle stesse date. La Corte di appello aveva escluso o ritenuto inammissibile la questione sulla base della diversa data di nascita riportata nella precedente sentenza, ma tale motivazione è stata giudicata sbrigativa. Poiché i fatti risultavano naturalisticamente identici e la differenza anagrafica avrebbe potuto dipendere da un errore o comunque richiedeva verifica, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare concretamente se la precedente condanna riguardasse il medesimo imputato e il medesimo fatto. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà verificare se e in quali termini l'imputato sia già stato giudicato per il fatto oggetto del procedimento. Il dispositivo riportato si limita all'annullamento e non specifica ulteriormente la formula finale.

Norme richiamate

  • art. 340 c.p.

    La condotta contestata consiste nel turbamento della regolarità di un ufficio pubblico, con impedimento del regolare funzionamento e dello svolgimento delle attività istituzionali degli uffici comunali.

  • art. 51 c.p.

    La difesa ne ha invocato l'applicazione sostenendo che la condotta si sarebbe inserita nell'esercizio del diritto di sciopero; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendo assorbente la questione del ne bis in idem.

  • art. 649 c.p.p.

    La questione del ne bis in idem richiede la verifica concreta dell'identità tra il fatto già giudicato e quello oggetto del nuovo procedimento, non potendo essere esclusa in modo sbrigativo sulla sola base di una difformità anagrafica non chiarita.

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa ne ha chiesto l'applicazione, ma la Corte non ha esaminato la censura perché assorbita dall'accoglimento della questione relativa al ne bis in idem.

Massime di principio

  • Quando una parte deduce che il fatto oggetto del procedimento è già stato giudicato, il giudice deve verificare concretamente l'identità del fatto e della persona, confrontando condotta, luogo, tempo e destinatario della precedente decisione.
  • La mera difformità di un dato anagrafico nella precedente sentenza non consente di escludere sbrigativamente il ne bis in idem quando l'imputazione precedente coincide naturalisticamente con quella attuale e l'allegazione difensiva non è manifestamente infondata.
  • In presenza di fatti obiettivamente coincidenti, il giudice deve chiarire se l'eventuale divergenza anagrafica identifichi realmente una persona diversa oppure costituisca un errore o un dato da verificare; in mancanza di tale accertamento, la motivazione sull'eccezione di ne bis in idem è viziata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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