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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32868/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per falsa testimonianza, per avere, il 22 marzo 2019, deposto nel processo relativo all'omicidio di una persona, dichiarando falsamente di avere visto l'imputato di quel procedimento in una pizzeria poco dopo le ore 20:00, così fornendogli un alibi. La condanna per l'omicidio era poi divenuta irrevocabile ed era stata fondata anche sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il quale aveva ricostruito una sequenza temporale incompatibile con la presenza dell'imputato nella pizzeria all'orario indicato dal testimone. La difesa ha proposto un unico motivo, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'orario di arrivo in pizzeria era stato indicato dal ricorrente in modo presuntivo e incerto, sulla base dell'orario di inizio di una partita, con un intervallo compreso tra le ore 20:00 e circa dieci minuti prima dell'inizio della partita. Secondo la difesa, il ricorrente non aveva inteso fornire un alibi e la presenza dell'imputato nella pizzeria sarebbe stata compatibile con i tempi di percorrenza tra i luoghi dell'omicidio, dell'incendio dell'autovettura e l'abitazione dell'imputato. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che la dichiarazione resa nel processo originario indicava con sufficiente nettezza la presenza dell'imputato in pizzeria dopo le ore 20:00, che tale indicazione era incompatibile con la ricostruzione degli eventi fornita dal collaboratore di giustizia e che il ricorrente aveva successivamente spostato in avanti l'orario del proprio arrivo soltanto nel processo per falsa testimonianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la dichiarazione testimoniale era falsa e astrattamente idonea a costituire una prova d'alibi, incidendo potenzialmente sulla formazione del convincimento del giudice nel processo originario. La Corte ha ritenuto logicamente motivata la ricostruzione della falsità, fondata sul confronto tra la deposizione, gli orari dell'omicidio e dell'incendio dell'autovettura, la ricostruzione del collaboratore di giustizia e il successivo mutamento della versione resa dal ricorrente. La responsabilità penale è rimasta quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    La falsa testimonianza è un reato di pericolo: per la sua configurabilità è sufficiente che la dichiarazione falsa, per pertinenza e rilevanza rispetto al tema del processo, sia astrattamente idonea ad alterare o influenzare il convincimento del giudice. La rilevanza deve essere valutata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della deposizione, quindi ex ante, e non sulla base di una prognosi postuma sull'effettivo esito del processo.

  • art. 541 c.p.p.

    null

Massime di principio

  • Il delitto di falsa testimonianza si configura anche quando la dichiarazione mendace non abbia concretamente determinato una decisione erronea, purché sia astrattamente idonea, per il suo contenuto pertinente e rilevante, a influenzare il convincimento del giudice nel processo nel quale è resa.
  • La rilevanza della falsa deposizione deve essere valutata ex ante, considerando la situazione processuale esistente al momento della testimonianza e la potenziale incidenza della dichiarazione sul thema decidendum, senza fondarsi esclusivamente sull'esito successivo del giudizio.
  • La falsità della testimonianza può essere accertata mediante il confronto tra le dichiarazioni rese e gli elementi probatori acquisiti nel procedimento originario, quando questi offrano una ricostruzione temporale e fattuale incompatibile con il contenuto della deposizione.
  • La valutazione di illogicità della motivazione non può essere sostituita in cassazione a quella dei giudici di merito quando la sentenza abbia esaminato le deduzioni difensive e abbia fornito una ricostruzione coerente, fondata su dati probatori non meramente congetturali.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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