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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32870/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei suoi confronti quale vice sindaco, per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p. La vicenda riguardava la gara comunale per l'aggiudicazione di otto chioschi stagionali destinati ad attività di supporto alla balneazione, noleggio di attrezzature, ristoro e servizi connessi. Secondo l'ipotesi accusatoria, il bando sarebbe stato predisposto e successivamente modificato per favorire precedenti assegnatari, già dichiarati decaduti, mediante clausole relative alle strutture installabili, agli orari e alle aree di deposito, alla proroga dei termini di partecipazione, alla gestione degli effetti di eventuali ricorsi giurisdizionali e all'attribuzione di punteggi per precedenti esperienze nella gestione di chioschi. Sarebbe stata inoltre disposta strumentalmente la decadenza del soggetto risultato aggiudicatario di cinque piazzole, poi annullata dal giudice amministrativo, consentendo il subentro di imprese classificatesi seconde e collegate ai precedenti assegnatari. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le clausole del bando fossero interpretabili in senso lecito e non dimostrassero né collusioni né mezzi fraudolenti; ha contestato che la clausola sui ricorsi pendenti fosse finalizzata a dissuadere concorrenti diversi dai precedenti gestori, ha affermato che la previsione di strutture alternative al chiosco tipo favorisse la partecipazione e ha negato che la riunione del 30 aprile 2025 e la successiva determina del 2 maggio 2025 provassero un accordo collusivo o un'attività ingannevole. Ha inoltre rilevato che cinque piazzole erano state inizialmente aggiudicate a un soggetto estraneo al contesto locale e che la sua successiva decadenza era stata motivata da presunti inadempimenti amministrativi e tributari. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul pericolo di recidiva, osservando che le attività professionali richiamate dal Tribunale risalivano a molti anni prima, che non risultavano rapporti professionali con i partecipanti alla gara del 2025, che egli si era dimesso dagli incarichi amministrativi e che le interlocuzioni e le conversazioni intercettate erano state interpretate in modo non corretto. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla possibilità di una futura pena condizionalmente sospesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso quanto al primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale competente. Ha richiamato i principi secondo cui l'art. 353-bis c.p. anticipa la tutela alla fase di formazione del bando e richiede che il procedimento sia turbato mediante collusioni o mezzi fraudolenti, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a condizionare la scelta del contraente, senza necessità di dimostrare l'effettivo conseguimento del risultato. Tuttavia, ha rilevato che il Tribunale non aveva adeguatamente accertato l'esistenza di una collusione. Le clausole del bando e il superamento del modello di chiosco tipo potevano al più indicare un intento favorevole ad alcune imprese, ma non dimostravano di per sé un accordo con i soggetti favoriti. Mancavano, inoltre, elementi relativi a contatti, rapporti personali, pressioni o sollecitazioni idonei a provare l'intesa collusiva; neppure era stato dimostrato che la decadenza del primo aggiudicatario fosse stata strumentalmente disposta per favorire le imprese seconde classificate. La Corte ha osservato anche che alla riunione del 30 aprile 2025, individuata dal Tribunale come momento di conclusione dell'accordo, non risultava invitata alcuna impresa tra quelle che avrebbero dovuto essere parti dell'accordo, né altro operatore economico. Non era stato chiarito, infine, quale fosse concretamente il mezzo fraudolento, inteso come attività ingannevole idonea ad alterare il procedimento. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare nuovamente, alla luce di tali principi, se e in quali termini sia configurabile il reato contestato. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 353-bis c.p.

    La norma tutela anticipatamente la correttezza del procedimento amministrativo di formazione del bando e punisce il turbamento realizzato mediante collusioni o mezzi fraudolenti, allo scopo di condizionare la scelta del contraente. Il reato si consuma anche senza l'effettivo condizionamento del contenuto del bando o l'effettiva alterazione del risultato, purché la condotta sia idonea a produrre tale evento di pericolo.

  • art. 353 c.p.

    La Corte richiama la disciplina della turbata libertà degli incanti quale termine di confronto sistematico, evidenziando che la fattispecie è un reato di evento di pericolo e richiede una condotta collusiva idonea a influenzare l'andamento della gara, senza necessità di un danno effettivo o del conseguimento del risultato perseguito.

  • art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136

    La disposizione è indicata come fonte di introduzione dell'art. 353-bis c.p., con la finalità di anticipare la tutela penale alla fase preliminare di predisposizione e approvazione del bando.

  • art. 274 c.p.p.

    La norma è richiamata implicitamente nella parte relativa al pericolo di recidiva posto a fondamento della misura cautelare, senza che la Corte definisca nel merito tale profilo, avendolo dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Nel reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p., la condotta deve incidere sulla fase di formazione del bando mediante collusioni o mezzi fraudolenti idonei a condizionare la scelta del contraente; non è necessario che il bando sia effettivamente inquinato o che il risultato della procedura sia concretamente alterato.
  • La natura di reato di pericolo dell'art. 353-bis c.p. non elimina la necessità di accertare un evento naturalistico consistente nell'idoneità della condotta a turbare il procedimento amministrativo e a incidere sulla libera concorrenza.
  • La mera predisposizione di clausole potenzialmente favorevoli a determinati operatori o il perseguimento di un intento di favoritismo non dimostrano, da soli, la collusione richiesta dall'art. 353-bis c.p.; occorre provare l'accordo con il soggetto favorito oppure pressioni, sollecitazioni o altri elementi oggettivi dai quali desumere l'intesa.
  • L'esistenza di una collusione deve essere accertata attraverso una valutazione complessiva del contesto, dei rapporti tra i soggetti coinvolti e degli elementi oggettivi disponibili; in mancanza di contatti o rapporti riconducibili all'intesa, la sola anomalia della procedura non è sufficiente.
  • Il mezzo fraudolento richiesto dall'art. 353-bis c.p. consiste in un'attività di artificio, inganno o menzogna, diversa dalle condotte tipiche, concretamente idonea ad alterare il regolare funzionamento della procedura e a pregiudicare la libera concorrenza; la sua individuazione non può essere meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieTurbativa d'astaImpugnazioniCustodia cautelare
RamiReati contro la PAProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

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