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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32867/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte d'appello, per favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., per avere fornito assistenza logistica a una persona latitante, mettendole a disposizione generi di prima necessità, favorendo i contatti con i familiari e accompagnando il padre presso l'abitazione nella quale il latitante si nascondeva. L'aggravante era stata ritenuta sussistente per avere agito allo scopo di agevolare un sodalizio camorristico e con metodo mafioso. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che non fosse stata dimostrata la consapevolezza dello stato di latitanza. Secondo la prospettazione difensiva, l'imputato avrebbe ritenuto che la persona assistita si nascondesse per il timore di subire un agguato, dopo l'uccisione di un fratello, e non per sottrarsi all'arresto. Sono state contestate la valenza degli argomenti logici utilizzati dalla Corte territoriale, la rilevanza dell'uso di un veicolo intestato ad altra persona e la ricostruzione relativa all'assenza di una SIM nel dispositivo utilizzato dal latitante, evidenziando che in alcune occasioni l'imputato si sarebbe recato dal soggetto con un proprio motoveicolo e che quest'ultimo, al momento dell'arresto, disponeva di un router portatile contenente una SIM. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, contestando che fosse stata dimostrata la conoscenza, da parte dell'imputato, del ruolo verticistico del latitante e dell'appartenenza o operatività del sodalizio criminale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, con efficacia assorbente del secondo, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello. Ha ribadito che il favoreggiamento personale è un reato di pura condotta e di pericolo, integrato da una condotta potenzialmente idonea a ostacolare le investigazioni o le ricerche dell'autorità, e che richiede il dolo generico, consistente nella cosciente e volontaria direzione dell'azione ad aiutare chi sia sottoposto alle investigazioni o alle ricerche. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva desunto la consapevolezza dello stato di latitanza da argomenti logici non univoci, quali la cautela, la circospezione, il rapporto di amicizia e l'allontanamento dalla zona di residenza, nonché da circostanze materiali ritenute dalla Cassazione non certe, come l'uso di un veicolo diverso da quello intestato all'imputato e l'asserita indisponibilità di una SIM da parte del latitante. Tali elementi erano compatibili anche con la ricostruzione alternativa secondo cui l'assistenza era finalizzata a proteggere il soggetto dal rischio di un attentato. La Corte d'appello dovrà quindi verificare nuovamente se sia stata raggiunta la prova certa del dolo del favoreggiamento applicando i principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.

    Il favoreggiamento personale è un reato di pura condotta e di pericolo; la condotta deve essere potenzialmente idonea a intralciare le investigazioni dell'autorità o a favorire la sottrazione del soggetto alle ricerche, ed è richiesto il dolo generico.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La disposizione è stata applicata per l'aggravamento del favoreggiamento, ritenuto commesso allo scopo di agevolare un sodalizio mafioso e con metodo mafioso; la relativa censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo concernente la prova del dolo del reato base.

Massime di principio

  • Il favoreggiamento personale è un reato di pura condotta e di pericolo: è sufficiente una condotta commissiva od omissiva potenzialmente idonea, secondo una ragionevole valutazione, a ostacolare le investigazioni o le ricerche dell'autorità.
  • Per il favoreggiamento personale è richiesto il dolo generico, consistente nella cosciente e volontaria determinazione di una condotta diretta ad aiutare una persona sottoposta alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità, con consapevole inserimento nell'elusione dell'attività investigativa.
  • La prova del dolo del favoreggiamento non può essere desunta esclusivamente da argomenti logici generici e automaticamente riproducibili in casi analoghi, come la cautela, la circospezione o il rapporto di amicizia, quando tali elementi siano compatibili anche con una lecita ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Gli indizi utilizzati per dimostrare la consapevolezza dello stato di latitanza devono avere contenuto concreto e valenza univoca; circostanze materiali non certe o contestate dalle risultanze processuali non possono fondare da sole un giudizio di responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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