Cassazione Civile, Ordinanza n. 28199/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificata nel 2016, relativa a cartelle per IRAP, IVA, addizionale regionale e tassa automobilistica 2005, deducendo la prescrizione quinquennale dei crediti perché l'ultimo atto interruttivo risaliva al 2009. La CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo decorso il termine prescrizionale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza regionale, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione della controricorrente sul difetto di ius postulandi della difesa dell'Agenzia, poiché il ricorso era stato sottoscritto da un avvocato del libero foro e non dall'Avvocatura dello Stato, in assenza dei presupposti derogatori richiesti dalla disciplina convenzionale e normativa richiamata.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della prescrizione dedotta nei precedenti gradi di giudizio, perché ha ritenuto invalida la procura conferita dall'Agenzia a un avvocato del libero foro per il giudizio di cassazione, in assenza di prova di conflitto, indisponibilità dell'Avvocatura o apposita delibera motivata. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese di lite; la Corte ha escluso, nei suoi confronti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
consente all'ente di derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato solo con apposita delibera motivata sottoposta agli organi di vigilanza, nei casi previsti.
richiamato come base della disciplina e delle convenzioni che regolano il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; la convenzione esclude la difesa erariale per i giudizi di merito davanti alle commissioni tributarie ma la prevede per la cassazione.
art. 4-nonies, d.l. n. 34 del 2019
disposizione di interpretazione autentica che conferma il regime del patrocinio dell'Agenzia secondo quanto previsto dalla convenzione e dalla normativa richiamata.
è richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'Agenzia.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012
norma modificata dall'art. 22 del d.l. n. 34 del 2023 nel quadro della disciplina sul contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
regola l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Per il giudizio di cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione applicabile, salvo conflitto, indisponibilità dell'Avvocatura o apposita delibera motivata; in mancanza, la procura conferita a un avvocato del libero foro è invalida.
- La convenzione che disciplina il patrocinio dell'Agenzia può esonerare dalla difesa erariale nei giudizi di merito davanti alle commissioni tributarie, ma non implica automaticamente la medesima facoltà nel giudizio di legittimità, ove il patrocinio dell'Avvocatura resta regola generale.
- L'assenza in atti dei presupposti derogatori richiesti per il patrocinio esterno comporta un vizio originario dello ius postulandi e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida rappresentanza processuale dell'ente ricorrente, la soccombenza comporta la condanna alle spese, mentre può essere escluso l'ulteriore contributo unificato se la disciplina speciale applicabile non ne consente l'irrogazione.
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