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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32372/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati: associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/90), tentata estorsione aggravata e danneggiamento. Il ricorrente denunciava: 1) carenza e vizio di motivazione circa la gravità indiziaria, lamentando che le risultanze (tre intercettazioni) non dimostrerebbero il suo coinvolgimento nel sodalizio e che la sua responsabilità sarebbe ridotta al solo vincolo di parentela col presunto capo; 2) eccessività e inadeguatezza della misura carceraria, posto il ruolo marginale attribuitogli e i dubbi sulla riconducibilità dell'aggravante di stampo mafioso (art. 416-bis).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo punto, afferma la congruità della motivazione del Tribunale che ha valorizzato intercettazioni nelle quali il ricorrente è interlocutore e che ricostruiscono la progettazione e l'esecuzione dell'incendio della porta della macelleria "Scorcia" da parte di Bevilacqua Giuseppe, Stomeo Christian e Rocco Bevilacqua, con elementi probatori che collegano il danneggiamento alle precedenti richieste estorsive ai danni della stessa vittima. Sul secondo punto, la Corte conferma la sussistenza delle esigenze cautelari: richiamata la presunzione di necessità e adeguatezza della misura detentiva prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per fatti di tipo mafioso, il Tribunale ha inoltre considerato la personalità del ricorrente (precedenti e procedimenti in corso) e la pericolosità sociale, ritenendo la custodia in carcere l'unica misura idonea. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e gli adempimenti sono rimessi alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Riferimento alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la misura cautelare è stata adottata anche per i reati connessi a tale associazione

  • art. 416-bis c.p.

    L'aggravante di tipo mafioso è stata ritenuta desumibile dal "metodo" intimidatorio (danneggiamento con liquido infiammabile inserito in una dinamica estorsiva) e dall'inserimento dell'indagato nel sodalizio

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    In ipotesi di reati di tipo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; il Tribunale ha ritenuto non superata tale presunzione

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma sul contenuto e formalità del ricorso per cassazione: i motivi sono stati esposti ai sensi di tale disposizione

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizioni procedurali relative agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione sulla impugnazione e alla comunicazione degli esiti in relazione alle spese

Massime di principio

  • In sede cautelare per reati di tipo mafioso la legge (art. 275, comma 3 c.p.p.) introduce una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare: il giudice mantiene l'onere di motivare ma la soglia per giustificare la detenzione è più agevole rispetto ad altri casi.
  • Intercettazioni, collocazione contestuale degli episodi (richieste estorsive seguite da danni intimidatori) e conversazioni che mostrano consapevolezza o lamentele tra coindagati possono costituire grave indizio di partecipazione anche se non esiste una confessione diretta.
  • Il metodo intimidatorio (uso di incendi, danneggiamenti con liquidi infiammabili) inserito in una dinamica estorsiva è sintomatico di aggravante mafiosa quando dimostra un potere d'intimidazione volto a costringere la vittima.
  • La parentela o vincoli di prossimità con il vertice dell'associazione, uniti a precedenti e procedimenti in corso, rafforzano la valutazione della pericolosità sociale e la giustificazione della custodia cautelare.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione integrale del merito né una diversa valutazione probabilistica degli indizi: sono sindacabili solo vizî di legittimità o illogicità manifeste nella motivazione.

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