Cassazione Civile, Ordinanza n. 28835/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando il redditometro ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, aveva determinato sinteticamente per l'anno 2008 un reddito complessivo pari a euro 47.270,00 ai fini IRPEF e addizionali, sulla base della disponibilità di due autovetture: una BMW acquistata e immatricolata nel 2008 per euro 67.000,00 e una Citroen acquistata nel 2007 e immatricolata nel 2004. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando l'atto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la contribuente non avesse provato l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per l'acquisto e il mantenimento dei beni; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia della CTR sulla parte dell'accertamento relativa alle spese di mantenimento delle autovetture, non specificamente contestate in appello. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili perché diretti, sotto veste di violazione di legge, a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione. Ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR era congrua e che la valutazione di merito comprendeva anche le spese di mantenimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito sulla giustificazione delle disponibilità economiche della contribuente e sulla copertura delle spese relative alle autovetture, senza prospettare un reale error in iudicando, un vizio motivazionale o un omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la decisione della CTR, nel complesso, investiva anche le spese di mantenimento delle auto. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata perché la contribuente è rimasta intimata; è stato inoltre richiamato il regime del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi sintomatici di capacità contributiva; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma afferma che la doglianza dell'Ufficio sulla mancata prova contraria tendeva a contestare la valutazione di merito della CTR.
È invocato insieme all'art. 2697 c.c. per censurare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che non può essere usato per trasformare in vizio di legittimità una richiesta di rivalutazione delle prove.
È richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che il motivo, pur formalmente impostato come violazione di legge, mira in realtà a contestare l'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
È invocato per asserita omessa pronuncia; la Corte ritiene tuttavia che la CTR abbia esaminato l'intero contenuto dell'accertamento, comprese le spese di mantenimento delle autovetture.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente prospetta violazione di legge, ma la Corte rileva che, in concreto, la censura riguarda il merito e quindi è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il secondo motivo viene formulato come nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma è respinto come inammissibile perché la decisione di merito non era affetta da tale vizio.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
È richiamato per il regime del contributo unificato, con esclusione dell'ulteriore importo per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre sotto l'apparente deduzione di violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. non può essere dedotta per contestare genericamente l'apprezzamento del materiale probatorio, se la censura non evidenzia un reale errore sull'onere della prova o sul canone legale di valutazione.
- In tema di accertamento sintetico, la prova contraria offerta dal contribuente può essere valutata dal giudice di merito in modo insindacabile in cassazione, salvo che la doglianza denunci specifici vizi di legittimità.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la decisione impugnata, letta nel suo complesso, risulti aver esaminato anche il capo di accertamento asseritamente trascurato.
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