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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05309/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di avviamento al lavoro presso un ente locale siciliano per l'assunzione a tempo indeterminato di un operatore tecnico-manutentivo (categoria A1, affossatore necroforo). Il comune aveva richiesto l'avviamento di tre nominativi, poi sottoposti a prova selettiva; uno solo risultò idoneo e fu assunto. Il candidato collocato al quarto posto in graduatoria agì per far accertare il proprio diritto a essere sottoposto a prova, sostenendo che, poiché due dei tre avviati erano stati giudicati non idonei, l'ente dovesse procedere a ulteriori avviamenti secondo l'ordine della graduatoria, includendo anche lui. In Cassazione il comune deduceva: (1) violazione della normativa regionale siciliana e delle norme richiamate, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato il d.P.R. 487/1994 e che, per gli enti locali siciliani, l'avviamento dovesse riguardare un numero di lavoratori pari ai posti da coprire e non il doppio; (2) omesso esame e violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver considerato che i posti residui sarebbero stati coperti con stabilizzazione di LSU e per non aver valorizzato la asserita non contestazione del fatto; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, assumendo che la statuizione fosse conseguenza dell'erroneo esito sul merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, anche alla luce della disciplina regionale siciliana richiamata dalla Corte, trova applicazione il sistema statale sul reclutamento pubblico: la Regione Siciliana, con la L.R. n. 10/2000, ha operato un richiamo mobile alla normativa statale, poi confluita nel d.lgs. n. 165/2001, il quale consente l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento e rinvia al d.P.R. n. 487/1994 per le modalità di reclutamento, salva diversa disciplina regionale coerente con i principi generali. Ne è conseguito che non era precluso l'uso della regola dell'avviamento di un numero di candidati doppio rispetto ai posti da coprire e che, esclusa la tesi del comune, risultava irrilevante la dedotta copertura successiva dei posti mediante stabilizzazione. Inoltre la censura sull'art. 115 c.p.c. è stata ritenuta in parte impropria perché attinente alla valutazione di merito e alla non contestazione, apprezzabili nei limiti del vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente ipotetico e non autonomamente diretto a censurare la regola di distribuzione delle spese. Il comune è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    la valutazione della non contestazione e del valore probatorio dei fatti allegati è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di motivazione apparente o manifestamente illogica

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è inammissibile se costruita come mera prospettazione alternativa dell'esito del giudizio, senza autonoma deduzione di violazione delle regole di soccombenza

  • art. 112 c.p.c.

    costituisce l'unico limite al potere della Corte di qualificare giuridicamente i fatti accertati anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti

  • art. 116 Cost.

    richiamato nel primo motivo come parametro di violazione di legge, ma non decisivo per l'esito

  • art. 14 Statuto Regione Siciliana

    riconosce alla Regione siciliana competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, nei limiti dei principi fondamentali statali

  • L. 56/1987

    richiamata dalla disciplina regionale e nazionale sull'avviamento al lavoro

  • D.P.C.M. 392/1987

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sull'avviamento al lavoro

  • L.R. Sicilia 36/1990

    invocata dal comune come disciplina regionale da applicare in luogo del d.P.R. 487/1994

  • L.R. Sicilia 12/1991

    invocata dal comune come disciplina regionale da applicare in luogo del d.P.R. 487/1994

  • L.R. Sicilia 10/2000

    prevede un richiamo mobile al d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche, con sostituzione degli organi statali con quelli regionali

  • d.lgs. 29/1993

    richiamato dalla L.R. Sicilia 10/2000 come disciplina base del rapporto di impiego

  • d.lgs. 165/2001

    art. 35, comma 1, lett. b); art. 70, comma 13

    l'assunzione nelle PA avviene anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; in materia di reclutamento si applica il d.P.R. 487/1994 per le parti compatibili, salvo diversa disciplina regionale coerente con i principi ivi previsti

  • d.P.R. 487/1994

    ritenuto applicabile al reclutamento pubblico, anche nell'ambito regionale siciliano, per le modalità di avviamento e selezione

  • D.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego regionale speciale, la competenza legislativa locale sui profili organizzativi non esclude l'applicazione della disciplina statale del reclutamento quando la normativa regionale abbia operato un richiamo espresso o mobile alla normativa nazionale.
  • In tema di avviamento al lavoro per qualifiche che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo, la disciplina del reclutamento pubblico può imporre all'amministrazione di richiedere un numero di candidati superiore ai posti disponibili e di procedere a ulteriori avviamenti in caso di mancata idoneità di alcuni dei candidati originariamente selezionati.
  • La dedotta successiva copertura dei posti con procedure diverse è irrilevante se la regola sostanziale sull'avviamento imponeva comunque di proseguire la selezione secondo l'ordine della graduatoria.
  • La valutazione sulla sussistenza della non contestazione e sul valore probatorio dei fatti allegati rientra nel giudizio di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi estremi della motivazione.
  • Un motivo di ricorso sulle spese che si limiti a prospettare un diverso esito del merito e la conseguente diversa regolazione delle spese è inammissibile se non denuncia una autonoma violazione delle regole di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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