Cassazione Civile, Ordinanza n. 17443/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un unico avviso di accertamento emesso nei confronti di due società aderenti al consolidato fiscale nazionale, con cui l’Ufficio, ritenendo una delle società non operativa per l’anno d’imposta 2008, determinava presuntivamente il reddito imponibile IRES del gruppo ai sensi della disciplina sulle società di comodo; alla sola società ritenuta non operativa veniva inoltre notificato un ulteriore avviso ai fini IRAP. Le società avevano presentato interpello disapplicativo per ottenere la non applicazione della disciplina antielusiva, ma l’istanza era stata dichiarata improcedibile dal Direttore Regionale perché trasmessa tramite un ufficio locale ritenuto incompetente. La CTP rigettava i ricorsi; la CTR, invece, accoglieva gli appelli delle società e annullava gli avvisi, ritenendo che l’erronea declaratoria di improcedibilità dell’interpello fosse un vizio preliminare insanabile che rendeva inutile esaminare il merito. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione delle norme processuali sul rapporto tra questioni preliminari e merito e del principio di impugnazione-merito del processo tributario, sostenendo che la CTR non poteva arrestarsi alla questione dell’interpello e doveva comunque esaminare la fondatezza della pretesa fiscale; con il secondo, in via subordinata, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul merito.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza della CTR e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia nel merito. La Corte afferma che la risposta dell’Amministrazione all’interpello disapplicativo sulle società di comodo ha natura di parere non vincolante e che, anche in presenza di parere negativo o di mancata risposta, il contribuente può comunque far valere in giudizio i presupposti per la disapplicazione; pertanto l’erronea declaratoria di improcedibilità dell’interpello non integra un vizio formale tale da imporre l’annullamento automatico degli avvisi, né può comportare l’assorbimento del merito. Il processo tributario resta un giudizio di cognizione piena, sicché, salvo vizi formali gravissimi dell’atto che impediscano di individuare i presupposti dell’imposizione, il giudice deve decidere sulla pretesa sostanziale, potendo eventualmente sostituire la propria valutazione a quella dell’Ufficio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È utilizzato come norma processuale a fondamento delle censure per violazione di regole del procedimento e per omessa pronuncia.
Richiamato per sostenere che il giudice deve rispettare l’ordine logico di trattazione tra questioni preliminari e merito.
Richiamato in relazione alla necessità di decidere il merito quando la questione preliminare non esaurisce la controversia.
art. 35, comma 3, D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma del processo tributario connessa alla decisione sul merito della controversia.
È ritenuto violato per l’omessa decisione sul merito della pretesa tributaria conseguente all’erronea declaratoria di assorbimento.
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina l’interpello disapplicativo in materia di norme antielusive; la Corte ribadisce che la relativa risposta non è vincolante e che il contribuente può comunque far valere la disapplicazione in giudizio.
art. 40-bis, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base dell’avviso di accertamento unitario emesso nei confronti del consolidato fiscale.
art. 117 e seguenti, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Costituiscono la disciplina del consolidato fiscale nazionale cui aderivano le società.
art. 30, commi 3 e 3-bis, L. n. 724 del 1994
Sono i parametri applicati per determinare presuntivamente il reddito delle società considerate non operative.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994
Richiamato come base dell’interpello disapplicativo per ottenere la non applicazione della disciplina sulle società di comodo.
art. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per affermare i poteri istruttori del giudice tributario, che può acquisire elementi anche aliunde e sostituire la propria valutazione a quella dell’Ufficio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Fondamento della cassazione con rinvio al giudice di merito.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la questione relativa alla procedibilità o alla correttezza formale di un interpello disapplicativo non esaurisce di per sé il giudizio sulla legittimità dell’avviso di accertamento: il giudice deve comunque verificare il merito della pretesa fiscale, salvo che il vizio dell’atto sia talmente grave da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi.
- La risposta dell’Amministrazione all’interpello disapplicativo in materia di società di comodo ha natura di parere non vincolante; il contribuente può quindi contestare in giudizio la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione anche se l’interpello sia stato respinto, dichiarato improcedibile o non sia stato presentato.
- L’erronea declaratoria di assorbimento del merito, quando conduce all’omesso esame della pretesa tributaria, integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio.
- Il giudizio tributario è un giudizio di cognizione piena: fuori dai casi di invalidità formale radicale dell’atto impositivo, il giudice può e deve decidere sulla sostanza della pretesa, anche sostituendo la propria valutazione a quella dell’Ufficio sulla base degli elementi acquisiti nel processo.
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