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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17443/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un unico avviso di accertamento emesso nei confronti di due società aderenti al consolidato fiscale nazionale, con cui l’Ufficio, ritenendo una delle società non operativa per l’anno d’imposta 2008, determinava presuntivamente il reddito imponibile IRES del gruppo ai sensi della disciplina sulle società di comodo; alla sola società ritenuta non operativa veniva inoltre notificato un ulteriore avviso ai fini IRAP. Le società avevano presentato interpello disapplicativo per ottenere la non applicazione della disciplina antielusiva, ma l’istanza era stata dichiarata improcedibile dal Direttore Regionale perché trasmessa tramite un ufficio locale ritenuto incompetente. La CTP rigettava i ricorsi; la CTR, invece, accoglieva gli appelli delle società e annullava gli avvisi, ritenendo che l’erronea declaratoria di improcedibilità dell’interpello fosse un vizio preliminare insanabile che rendeva inutile esaminare il merito. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione delle norme processuali sul rapporto tra questioni preliminari e merito e del principio di impugnazione-merito del processo tributario, sostenendo che la CTR non poteva arrestarsi alla questione dell’interpello e doveva comunque esaminare la fondatezza della pretesa fiscale; con il secondo, in via subordinata, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul merito.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza della CTR e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia nel merito. La Corte afferma che la risposta dell’Amministrazione all’interpello disapplicativo sulle società di comodo ha natura di parere non vincolante e che, anche in presenza di parere negativo o di mancata risposta, il contribuente può comunque far valere in giudizio i presupposti per la disapplicazione; pertanto l’erronea declaratoria di improcedibilità dell’interpello non integra un vizio formale tale da imporre l’annullamento automatico degli avvisi, né può comportare l’assorbimento del merito. Il processo tributario resta un giudizio di cognizione piena, sicché, salvo vizi formali gravissimi dell’atto che impediscano di individuare i presupposti dell’imposizione, il giudice deve decidere sulla pretesa sostanziale, potendo eventualmente sostituire la propria valutazione a quella dell’Ufficio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la questione relativa alla procedibilità o alla correttezza formale di un interpello disapplicativo non esaurisce di per sé il giudizio sulla legittimità dell’avviso di accertamento: il giudice deve comunque verificare il merito della pretesa fiscale, salvo che il vizio dell’atto sia talmente grave da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi.
  • La risposta dell’Amministrazione all’interpello disapplicativo in materia di società di comodo ha natura di parere non vincolante; il contribuente può quindi contestare in giudizio la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione anche se l’interpello sia stato respinto, dichiarato improcedibile o non sia stato presentato.
  • L’erronea declaratoria di assorbimento del merito, quando conduce all’omesso esame della pretesa tributaria, integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio.
  • Il giudizio tributario è un giudizio di cognizione piena: fuori dai casi di invalidità formale radicale dell’atto impositivo, il giudice può e deve decidere sulla sostanza della pretesa, anche sostituendo la propria valutazione a quella dell’Ufficio sulla base degli elementi acquisiti nel processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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