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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19784/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di contraddittorio preventivo e di un tentativo di accertamento con adesione non definito, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2008, fondato sull’accertamento sintetico c.d. redditometro ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, contestando maggiori redditi per euro 32.699 oltre accessori e sanzioni. Il contribuente aveva giustificato gli incrementi patrimoniali, tra cui l’acquisto di un appartamento e il possesso di autovetture, deducendo di aver avuto disponibilità di ulteriori risorse non tassabili, anche provenienti da familiari (prestiti o donazioni), documentate in giudizio. In primo grado il ricorso veniva respinto. In appello la CTR dichiarava inammissibili per difetto di specificità i motivi di gravame e, comunque, riteneva non provata la correlazione tra i redditi ulteriori allegati e le spese per incrementi patrimoniali, affermando che il contribuente dovesse dimostrare non solo la disponibilità di redditi ulteriori, ma anche che le spese fossero state sostenute proprio con tali redditi. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 2) violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2727 c.c., per avere la CTR imposto una prova contraria più rigorosa di quella richiesta, esigendo la dimostrazione del nesso causale specifico tra redditi ulteriori e singole spese contestate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo infondata la declaratoria di difetto di specificità dell’appello, perché dal gravame emergevano contestazioni puntuali alla ratio decidendi della sentenza di primo grado e specifica indicazione della documentazione prodotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto diretto a censurare il merito, ma la Corte ha comunque svolto un richiamo nomofilattico al principio secondo cui, nell’accertamento sintetico, il contribuente deve provare la disponibilità, l’entità e la durata dei redditi ulteriori o delle risorse non reddituali, non però l’esatto impiego di tali somme per ciascuna spesa contestata; è sufficiente la produzione di elementi documentali sintomatici che rendano possibile o plausibile tale utilizzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973

    Nell’accertamento sintetico il contribuente può vincere la presunzione dimostrando la disponibilità di redditi ulteriori o di risorse non reddituali, la loro entità e la durata del possesso; non è richiesta la prova rigorosa dell’esatto utilizzo di quelle somme per le singole spese contestate, ma occorrono elementi documentali sintomatici della loro possibile destinazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L’appello tributario è specifico quando individua puntualmente le ragioni di censura rispetto alla decisione impugnata; non è sufficiente dichiararlo generico se, in concreto, contesta la ratio decidendi e richiama la documentazione a sostegno.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione e la prova contraria non impongono un nesso causale rigido e diretto tra redditi ulteriori e spese, essendo sufficiente una dimostrazione documentale idonea a rendere plausibile il collegamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È utilizzato come norma di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro un accertamento sintetico, il contribuente non deve provare in modo rigoroso che le singole spese siano state materialmente sostenute con gli specifici redditi ulteriori allegati; è sufficiente dimostrare la disponibilità, l’entità e la durata di tali risorse, oltre a produrre elementi documentali sintomatici della loro possibile utilizzazione.
  • La specificità dei motivi di appello va valutata in concreto, verificando se l’impugnazione contesti effettivamente la ratio della decisione di primo grado e indichi i fatti e i documenti posti a base delle doglianze; non può dichiararsi il gravame inammissibile per asserita genericità quando le censure siano puntuali.
  • Nel redditometro il giudice di merito deve compiere una valutazione effettiva della prova contraria offerta dal contribuente, esaminando la documentazione prodotta e verificando se i redditi non tassati siano compatibili con gli incrementi patrimoniali, senza pretenderne la tracciabilità analitica fino alla singola spesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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