Cassazione Civile, Ordinanza n. 02617/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di permuta del 15 aprile 2004, con cui una società si era impegnata a realizzare un fabbricato su un'area da acquisire e a trasferire poi agli altri contraenti tre appartamenti con pertinenze, contro il trasferimento del suolo promesso. I promittenti permutanti agirono in giudizio per far accertare l'inadempimento della società e ottenere la penale di euro 100.000 prevista dal contratto, con decorrenza dal 31 dicembre 2008. La società resistette chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto: sostenne che l'efficacia del preliminare fosse subordinata a una presupposizione o condizione sospensiva, consistente nell'acquisizione di ulteriori suoli necessari a raggiungere la superficie minima edificabile, poi rivelatasi impossibile per la confisca di alcuni terreni; in subordine invocò l'impossibilità sopravvenuta e la risoluzione per impossibilità della prestazione. In cassazione dedusse: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sulla causa e sulla nullità, per non avere la Corte d'appello dichiarato la nullità del preliminare per difetto di presupposizione e per omesso esame di fatti decisivi; 2) violazione delle medesime norme per non avere ricostruito la causa concreta del contratto e per non aver dichiarato la nullità per carenza di causa concreta; 3) violazione dell'art. 1384 c.c. e dei doveri di buona fede e correttezza per avere negato la riduzione della penale e per avere valutato la sua eccessività solo con riguardo al momento genetico del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i profili ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché miravano, rispettivamente, a contestare la valutazione delle prove e a lamentare un'omessa pronuncia sotto la veste dell'omesso esame. Ha inoltre escluso che ricorresse una presupposizione: l'acquisizione dei terreni contigui costituiva, secondo l'interpretazione della Corte d'appello, un'obbligazione specifica assunta dalla società e non un presupposto comune ed esterno del contratto, sicché il mancato avveramento non determinava nullità ma, semmai, inadempimento della società. È stata confermata anche la validità del contratto sotto il profilo della causa concreta, individuata nello scambio tra suolo con fabbricato e tre appartamenti, e la legittimità del diniego di riduzione della penale, poiché la valutazione di manifesta eccessività va compiuta con riferimento all'interesse al momento della stipula; comunque la Corte territoriale aveva considerato gli elementi rilevanti e la condotta contraria a buona fede della società. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente ai contraenti di prevedere una penale esigibile in caso di inadempimento dell'obbligazione principale.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di una condizione sospensiva, ma la Corte ha escluso che la fattispecie integrasse una condizione.
invocato dalla ricorrente per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
invocato dalla ricorrente come conseguenza dell'impossibilità sopravvenuta totale.
norma di interpretazione contrattuale utilizzata per verificare il significato complessivo delle clausole.
utilizzato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede.
richiamato quale criterio interpretativo ulteriore per ricostruire il senso delle clausole.
richiamato in relazione al requisito della causa del contratto, che la Corte ha ritenuto sussistente.
invocato per sostenere la nullità del contratto, esclusa dalla Corte.
citato nei motivi di ricorso in relazione alla dedotta preclusione o mancata contestazione dei fatti.
citato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione e al contenuto degli atti difensivi.
richiamato nel ricorso, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica i vizi di violazione o falsa applicazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte esclude la configurabilità del vizio perché le censure miravano in realtà a rivalutare prove o a denunciare un'omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la doglianza sulla mancata pronuncia andava semmai incasellata in tale vizio e non nel n. 5.
richiamato per l'inammissibilità dei motivi in presenza di doppia conforme.
la riduzione della penale va valutata in relazione alla sua manifesta eccessività e all'interesse del creditore al momento della conclusione del contratto.
richiamato quale parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto.
richiamato quale parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto.
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente a supporto dei doveri di solidarietà e correttezza, senza incidere sull'esito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La presupposizione non coincide con la causa del contratto né con un motivo soggettivo: è un presupposto esterno, comune alle parti, assunto come certo e determinante per la tenuta del vincolo; il suo mancato avveramento non determina di regola nullità, ma può incidere sull'efficacia del vincolo o integrare il profilo del recesso, non già della mancanza di causa.
- Se una determinata circostanza è stata assunta come specifica obbligazione di una parte, il suo mancato avveramento non integra presupposizione, bensì possibile inadempimento dell'obbligato, con conseguente applicazione delle regole proprie della responsabilità contrattuale e delle eventuali clausole penali.
- La causa concreta del contratto va individuata nello scambio di utilità effettivamente regolato dalle clausole e non nei meri intenti unilaterali di una sola parte non resi comuni all'altra al momento della stipula.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova interpretazione del contratto quando il giudice di merito abbia applicato criteri ermeneutici plausibili e coerenti; è sufficiente, per la correttezza della decisione, che l'interpretazione adottata sia ragionevole e non l'unica astrattamente possibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o per denunciare un'omessa pronuncia; tali censure devono essere incanalate nel corretto paradigma processuale.
- La riduzione della penale ex art. 1384 c.c. si valuta avendo riguardo all'interesse del creditore al momento della pattuizione della clausola, pur potendo il giudice apprezzare anche gli elementi del rapporto rilevanti per verificare la proporzione della sanzione convenuta; non è invece decisivo, di per sé, il sopravvenuto mutamento dell'interesse del creditore.
- La valutazione della penale può essere negata o ridotta solo se la sua manifesta eccessività emerga sulla base di una concreta e adeguata istruttoria; non è consentito trasformare il controllo di legittimità in un nuovo giudizio di merito sulla misura della clausola.
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