Cassazione Civile, Ordinanza n. 13989/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una banca contro due atti di compravendita di immobili, ritenuti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale del credito. Il tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c., dichiarando l’inefficacia degli atti verso la banca e regolando le spese. Uno dei convenuti ha proposto appello, ma la Corte d’appello lo ha dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla rituale notificazione della sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione telematica e sull’uso dei documenti informatici, sostenendo che la banca avrebbe dovuto produrre gli originali dei file e che la notifica non fosse provata; 2) violazione dell’art. 83 c.p.c., assumendo che la notifica della sentenza, eseguita da uno solo dei difensori muniti di procura congiunta, fosse inesistente; 3) violazione degli artt. 288 e 292 c.p.c., perché nella correzione dell’errore materiale le parti non si erano costituite e la sentenza corretta avrebbe dovuto essere notificata personalmente; 4) nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e per la decisione prima della scadenza dei termini istruttori; 5) ulteriore nullità per gestione dell’udienza ex art. 281-sexies c.p.c.; 6) violazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che l’eventus damni mancasse perché l’immobile era già gravato da ipoteca giudiziale di valore pari o superiore a quello del bene. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha confermato che la notificazione della sentenza di primo grado era rituale e idonea a far decorrere il termine breve, che non era necessario che la notifica fosse eseguita da entrambi i difensori in caso di procura congiunta, che il procedimento di correzione dell’errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e non impone la costituzione delle parti, e che i motivi relativi al merito della revocatoria erano comunque privi di interesse perché presupponevano erroneamente la tempestività dell’appello. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività. Ha ritenuto rituale la notificazione della sentenza di primo grado e, conseguentemente, ha considerato decorso il termine breve per impugnare. Ha inoltre escluso che il procedimento di correzione dell’errore materiale incidisse sulla validità o sulla modalità di notificazione della sentenza corretta. Le censure sul merito della revocatoria sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché la Corte d’appello non aveva esaminato il merito proprio a causa della tardività dell’appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria; nel caso di specie il merito della sua applicazione non è stato esaminato in cassazione perché assorbito dalla tardività dell’appello.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge nei diversi motivi di ricorso.
Richiamato in tema di notificazione in forma telematica e prova della notificazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle notificazioni eseguite dall’avvocato.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle notificazioni a mezzo PEC.
art. 19-bis specifiche tecniche Provv. 16 aprile 2014 R.S.I.A. Ministero della giustizia
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di produzione degli originali informatici.
Richiamato in tema di efficacia probatoria delle copie fotografiche o informatiche rispetto agli originali.
Il mandato congiunto a due difensori non implica che la notificazione della sentenza debba essere eseguita da entrambi per essere valida.
artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sull’assetto sostanziale degli interessi regolato dal provvedimento.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di notificazione personale della sentenza corretta, ma ritenuto irrilevante nel caso concreto.
Invocato per dedurre nullità della sentenza di primo grado, ma la censura è rimasta assorbita o comunque inammissibile.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per prospettare nullità della sentenza.
Evocato per lamentare violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Invocati per dedurre nullità derivante dalla gestione dell’udienza e dei termini istruttori.
Richiamato per contestare la fissazione dell’udienza prima della scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.
primo, secondo e terzo termine
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe fissato l’udienza prima della scadenza dei termini concessi alle parti.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notifica rituale della sentenza; la notifica dell’istanza di correzione non lo fa decorrere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato da versare.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per impugnare non è invalida solo perché eseguita da uno solo dei difensori muniti di procura congiunta, quando la parte sia comunque stata ritualmente raggiunta dall’atto.
- Chi contesta la ritualità della notificazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o meramente reiterative non sono idonee a scalfire la decisione impugnata.
- Nel processo civile, il procedimento di correzione dell’errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sull’assetto degli interessi già regolato dalla sentenza, né richiede la costituzione delle parti come presupposto della validità del provvedimento corretto.
- La notifica dell’istanza di correzione di errore materiale non equivale alla notificazione della sentenza corretta e non fa decorrere il termine breve per impugnare.
- Le censure sul merito della decisione sono inammissibili per difetto di interesse quando l’appello è stato dichiarato inammissibile per tardività e il giudice d’appello non ha esaminato il merito.
- Per la validità della prova della notificazione telematica è decisivo il contenuto del documento prodotto e la sua riconducibilità all’atto notificato; la mera doglianza sul formato informatico, senza contestazioni puntuali sulla prova del contenuto o della riferibilità, è insufficiente.
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