Sentenza n. 3158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso di primo grado, liquidando le spese processuali in 500 euro oltre oneri di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta meramente simbolica, non conforme al decoro professionale e sproporzionatamente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei parametri recati dai D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi e richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 26 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché un difetto assoluto di motivazione. Secondo l’appellante, il carattere seriale della controversia non poteva giustificare una riduzione delle spese oltre i limiti tariffari né una liquidazione incapace di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di 1.189 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha chiarito che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi, purché motivi adeguatamente la liquidazione, soprattutto quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante. L’unico limite normativo inderogabile individuato è quello dell’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche non conformi al decoro professionale. Il TAR, pur avendo discrezionalità nella regolazione delle spese, si era limitato a giustificare la riduzione richiamando il carattere seriale della controversia, senza spiegare la quantificazione né procedere a una congrua motivazione. La serialità non poteva giustificare, di per sé, una liquidazione manifestamente esigua; nel caso concreto poteva anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione, che aveva mantenuto una condotta già riconosciuta illegittima in numerosi giudizi. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri era suscettibile di incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale. In riforma della sentenza, il Collegio ha quindi liquidato equitativamente le spese del primo grado in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di 1.189 euro non è stata accolta integralmente. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento e per la sproporzione tra quanto richiesto e quanto riconosciuto.
Norme richiamate
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Costituisce l’unico limite legale individuato dal Collegio alla discrezionalità nella liquidazione: non possono essere riconosciute somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale.
I valori medi di cui alle tabelle allegate ... possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.
I parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale; il giudice può discostarsene motivatamente, soprattutto in presenza di scostamenti apprezzabili e rilevanti.
Richiede di considerare, nella liquidazione, le caratteristiche, l’urgenza, il pregio, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate.
art. 13, commi 6 e 7, l. 247/2012
Prevede il riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale quando il compenso non sia stato determinato per iscritto e costituisce la base legislativa del sistema parametrico.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e, secondo il Collegio, ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
artt. 24 e 113 Cost.
Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, potenzialmente leso da una liquidazione delle spese manifestamente esigua e immotivata.
art. 47 CDFUE
Rafforza il principio della tutela giurisdizionale effettiva, rilevante nella valutazione della congruità della liquidazione delle spese.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo e consente al giudice di determinarle secondo i criteri applicabili.
Richiamato quale fondamento della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, ma deve motivare adeguatamente la liquidazione, in particolare quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante.
- La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese processuali non consente la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.
- Il carattere seriale della controversia, da solo, non giustifica una liquidazione manifestamente esigua o una compensazione parziale immotivata delle spese; la decisione deve indicare i criteri concreti utilizzati per determinare l’importo.
- Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, priva di congrua motivazione, può compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto quando il giudizio sia stato necessario per far valere una posizione già riconosciuta illegittimamente disconosciuta dall’amministrazione.
- In sede di appello, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, in applicazione dell’effetto devolutivo, quando la liquidazione originaria sia immotivata e incongrua.
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