Cassazione Civile, Ordinanza n. 22609/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accesso ispettivo presso un cantiere edile. All'esito dell'ispezione veniva contestata alla società la violazione dell'obbligo di tenere ed esibire sul luogo di lavoro il registro infortuni, con conseguente ordinanza-ingiunzione sanzionatoria. La società proponeva opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con quattro motivi, che: (1) la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto sussistente l'obbligo di tenuta/esibizione del registro nel cantiere, desumendo indebitamente l'esistenza di una struttura amministrativa locale da un precedente accesso; (2) era stato omesso l'esame del fatto che l'impresa aveva pochi dipendenti e più piccoli cantieri nel medesimo Comune; (3) era stata erroneamente affermata la responsabilità del legale rappresentante per la mancata esibizione da parte di un terzo, in violazione della L. 689/1981; (4) la motivazione era carente sulla richiesta di riduzione della sanzione ai sensi del d.lgs. 150/2011. In memoria, la società aggiungeva anche un'eccezione di incompetenza assoluta dell'organo sanzionatore, richiamando un precedente di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l'apparenza della violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sulla durata del cantiere e sull'esistenza in loco di una minima struttura amministrativa, senza quindi integrare un reale vizio ex art. 360 n. 3 o n. 5 c.p.c.; ha inoltre richiamato il limite della doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché sostanzialmente diretto a rimettere in discussione l'accertamento ispettivo e l'esistenza della colpa. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, non essendo indicato quale errore di diritto avesse viziato il diniego di riduzione della sanzione. Quanto alla nuova eccezione di incompetenza assoluta dedotta solo in memoria, la Corte ha osservato che, ratione temporis, nel settore edile il personale ispettivo del Ministero del lavoro aveva una competenza concorrente di vigilanza ex art. 13 d.lgs. 81/2008; pertanto non ricorreva un difetto assoluto di potestà sanzionatoria, e comunque la questione era tardiva perché non proposta nei precedenti gradi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e conseguente raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, lett. o), d.lgs. n. 626 del 1994
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto ... tengono un registro ... e [il registro] è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza
all'epoca dei fatti imponeva la tenuta del registro infortuni sul luogo di lavoro; la sua mancata esibizione nel cantiere integrava l'illecito amministrativo contestato, salvo le eccezioni applicative per attività di breve durata, mobile o prive di adeguata struttura amministrativa.
circolare Ministero del Lavoro n. 28 del 1997
ha richiamato la circolare del 1959 confermando che, per attività di breve durata e con determinate caratteristiche, la tenuta del registro presso la sede centrale può ritenersi sufficiente.
circolare Ministero del Lavoro n. 537 del 3 febbraio 1959
secondo il richiamo operato dalla Corte, consente la tenuta del registro in sede centrale per attività di breve durata, mobili o prive di adeguata attrezzatura amministrativa, purché non dislocate oltre l'ambito provinciale e previa verifica concreta dell'organo di vigilanza.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
sono stati evocati dalla ricorrente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto, quindi inammissibile in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per asserita motivazione mancante/illogica; la Corte ha escluso il vizio, osservando che le doglianze non attaccavano la struttura logica della decisione ma la ricostruzione dei fatti.
richiamato per la preclusione del sindacato in cassazione nei casi di doppia conforme, quando la ricorrente non alleghi la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
invocato per contestare la responsabilità personale del legale rappresentante; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta contro l'accertamento fattuale della condotta e della colpa.
art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011
il giudice che accoglie l'opposizione può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale
la Corte ha ritenuto non specificamente censurato il diniego di riduzione della sanzione, poiché la ricorrente non indicava quale errore di diritto fosse stato commesso dal giudice di merito.
art. 21, comma 4, d.lgs. n. 151 del 2015
ha abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni, ma solo successivamente ai fatti di causa; quindi non era applicabile ratione temporis.
art. 23, d.lgs. n. 626 del 1994
attribuiva la vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro alle unità sanitarie locali.
art. 13, d.lgs. n. 81 del 2008
nel testo applicabile ratione temporis prevedeva una concorrente competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro nel settore edile; perciò non sussisteva un difetto assoluto di competenza dell'organo sanzionatore.
richiamato per l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che ha attratto le competenze ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro.
ha costituito la base procedurale per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito: se la censura investe solo l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile.
- Il discrimine tra violazione/falsa applicazione di legge e erronea ricognizione della fattispecie concreta sta nel fatto che solo la seconda censura dipende dalla valutazione delle risultanze di causa; la prima attiene invece all'interpretazione astratta della norma.
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, le ragioni di nullità o annullamento devono essere prospettate tempestivamente con il ricorso introduttivo; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo ipotesi di inesistenza del provvedimento.
- L'incompetenza assoluta dell'autorità sanzionatoria è rilevabile d'ufficio solo quando la materia sia del tutto estranea alle attribuzioni dell'ente; se invece si tratta di competenza concorrente o interna tra organi/enti, il vizio è relativo e deve essere dedotto dalla parte nei precedenti gradi.
- Per l'obbligo di tenuta del registro infortuni, la disciplina speciale ammetteva, in via eccezionale, la conservazione presso la sede centrale solo per attività di breve durata, mobili o prive di adeguata struttura amministrativa, previa verifica concreta delle condizioni applicative.
- Quando il giudice di merito accerta che il cantiere non aveva i requisiti per l'eccezione e che la mancata esibizione dipendeva dall'organizzazione aziendale, la censura in cassazione che contesti tale ricostruzione è inammissibile se mascherata da violazione di legge.
- Il potere del giudice di modificare la sanzione amministrativa richiede una specifica allegazione delle ragioni di erroneità della statuizione; la mera richiesta di riduzione, senza indicare l'errore di diritto o il vizio della motivazione, è censura generica e inammissibile.
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