Cassazione Civile, Ordinanza n. 22588/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riconoscimento del beneficio previdenziale previsto dall'art. 13 della legge n. 257 del 1992 per esposizione ultradecennale ad amianto. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto: secondo il giudice di merito, il beneficio sorge per effetto dell'esposizione qualificata e può essere fatto valere al più entro il pensionamento, momento in cui cesserebbe l'esposizione, con conseguente decorrenza da quel momento del termine decennale di prescrizione. Il ricorrente ha proposto sei motivi: nullità della motivazione per aver fissato il dies a quo nel pensionamento; omessa motivazione sul fatto che la consapevolezza dell'esposizione sarebbe intervenuta solo con il deposito di una c.t.u. ambientale; violazione dell'art. 2934 c.c. per la ritenuta prescrittibilità del diritto anche per soggetti già pensionati o in mobilità al 1 ottobre 2003; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per aver desunto il dies a quo dal solo collocamento in quiescenza senza prova o indizi della consapevolezza; violazione dell'art. 2935 c.c. per aver individuato la decorrenza della prescrizione non nella conoscenza del diritto ma nel pensionamento; violazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c. per avere posto a carico del lavoratore l'allegazione e prova della consapevolezza della propria esposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla motivazione, e infondato il terzo motivo sulla prescrittibilità del diritto, riaffermando che il beneficio contributivo per esposizione ad amianto è un diritto autonomo e prescrittibile in dieci anni. Ha invece accolto i motivi quarto, quinto e sesto: il dies a quo non può essere automaticamente ancorato alla data di pensionamento, ma deve essere individuato nel momento in cui l'interessato abbia avuto o potesse avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia all'amianto, circostanza che deve essere positivamente accertata in concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, legge n. 257 del 1992
Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto costituisce un diritto autonomo, distinto dal diritto a pensione, ed è soggetto a prescrizione decennale.
Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è prescrittibile; non è imprescrittibile solo perché collegato a un beneficio previdenziale.
La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento in cui l'interessato abbia avuto o potesse avere conoscenza dell'esposizione qualificata ad amianto, non automaticamente dal pensionamento.
Non può porsi in via automatica a carico del lavoratore l'onere di provare la consapevolezza senza un previo accertamento concreto dei fatti rilevanti.
Non è consentito inferire meccanicamente la decorrenza della prescrizione dal solo pensionamento in assenza di elementi presuntivi specifici sulla conoscenza dell'esposizione.
Le presunzioni semplici devono essere sorrette da fatti noti idonei a fondare, in concreto, la prova della consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione.
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la decisione consenta di percepire il fondamento logico della pronuncia.
La motivazione della sentenza deve rendere intelligibile il percorso decisionale; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato nel rigetto dei primi motivi.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di omessa motivazione, ma ritenuto non violato nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale in tema di prescrizione e onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per denunciare omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione ed è soggetto a prescrizione decennale.
- Per individuare il dies a quo della prescrizione non basta la cessazione del rapporto di lavoro o il pensionamento: occorre accertare in concreto quando il titolare abbia avuto o potesse avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia all'amianto.
- La conoscenza o conoscibilità dell'esposizione è un presupposto costitutivo della decorrenza della prescrizione e deve essere positivamente accertata dal giudice di merito.
- Non è consentito desumere automaticamente, in via astratta, la decorrenza del termine prescrizionale dal solo collocamento in quiescenza.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di percepire il fondamento della decisione; se il percorso logico è intelligibile, la censura di nullità non è accoglibile.
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