Cassazione Civile, Ordinanza n. 22595/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, sostenendo di avere diritto alla rivalutazione contributiva più favorevole pari a 1,50 ai fini dell'accesso anticipato alla pensione. La Corte d'appello aveva invece confermato il riconoscimento del coefficiente 1,25 previsto dalla disciplina sopravvenuta, ritenendo che la normativa più favorevole del 1992 restasse applicabile solo a chi, alla data del 2 ottobre 2003, avesse già maturato i requisiti pensionistici, anche per effetto della rivalutazione, e avesse già presentato domanda di certificazione all'INAIL. Il ricorrente ha censurato tale soluzione deducendo violazione della legge n. 247 del 2007 e del D.M. n. 110 del 2008, sostenendo che le disposizioni del 2007 avessero esteso i benefici ai titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008 e che, nel suo caso, l'esposizione all'amianto fosse comprovata dagli atti di indirizzo ministeriali (c.d. Protocollo Guerrini) relativi alla centrale termoelettrica presso cui aveva lavorato; ha inoltre richiamato la presentazione della domanda all'INAIL nel 2005 e del successivo riesame nel 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto l'interpretazione della disciplina sui benefici amianto secondo cui la salvezza della normativa più favorevole del 1992 opera solo per gli assicurati che, alla data del 2 ottobre 2003, avessero già maturato il diritto a pensione, anche grazie alla rivalutazione contributiva, e avessero già presentato domanda all'INAIL per la certificazione dell'esposizione. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto che tali condizioni non sussistevano alla data rilevante, perché la domanda INAIL era stata presentata solo il 9 giugno 2005 e il lavoratore non aveva ancora maturato il diritto a pensione neppure con i benefici. È stato inoltre valorizzato l'accertamento, non censurabile in cassazione, secondo cui l'azienda presso cui il lavoratore aveva prestato servizio non rientrava tra quelle considerate negli atti di indirizzo ministeriali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992
prevede la maggiorazione contributiva per l'esposizione all'amianto; la disciplina più favorevole resta applicabile solo nei limiti della clausola di salvezza ricostruita dalla giurisprudenza.
art. 47, D.L. 30 settembre 2003 n. 269, conv. con L. n. 326 del 2003
ha introdotto un regime meno favorevole rispetto alla normativa originaria sui benefici amianto.
art. 3, comma 132, L. n. 350 del 2003
va interpretato nel senso che la salvezza della precedente disciplina riguarda chi, al 2 ottobre 2003, avesse già maturato il diritto a pensione, anche per effetto della rivalutazione contributiva dell'art. 13 L. n. 257 del 1992, e avesse presentato domanda all'INAIL per la certificazione dell'esposizione.
invocata dal ricorrente per sostenere l'estensione dei benefici, ma ritenuta non idonea a sovvertire il regime applicabile nel caso concreto.
richiamato dal ricorrente quale decreto attuativo della disciplina del 2007.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, la clausola di salvezza della disciplina più favorevole originaria si applica solo a chi, alla data del 2 ottobre 2003, abbia già maturato il diritto a pensione, anche computando la rivalutazione contributiva prevista dalla stessa normativa agevolativa.
- Ai fini dell'applicazione del regime più favorevole, è necessario che alla medesima data sia stata già presentata all'INAIL la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto; la domanda successiva non consente di mantenere il trattamento più vantaggioso.
- La certificazione INAIL dell'esposizione all'amianto rileva come mezzo di prova del diritto al beneficio, ma non può essere utilizzata per differire o prorogare l'applicazione del regime normativo più favorevole.
- Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, come la non inclusione del sito lavorativo negli atti di indirizzo ministeriali, sono insindacabili in cassazione se non specificamente e validamente censurati.
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