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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22595/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, sostenendo di avere diritto alla rivalutazione contributiva più favorevole pari a 1,50 ai fini dell'accesso anticipato alla pensione. La Corte d'appello aveva invece confermato il riconoscimento del coefficiente 1,25 previsto dalla disciplina sopravvenuta, ritenendo che la normativa più favorevole del 1992 restasse applicabile solo a chi, alla data del 2 ottobre 2003, avesse già maturato i requisiti pensionistici, anche per effetto della rivalutazione, e avesse già presentato domanda di certificazione all'INAIL. Il ricorrente ha censurato tale soluzione deducendo violazione della legge n. 247 del 2007 e del D.M. n. 110 del 2008, sostenendo che le disposizioni del 2007 avessero esteso i benefici ai titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008 e che, nel suo caso, l'esposizione all'amianto fosse comprovata dagli atti di indirizzo ministeriali (c.d. Protocollo Guerrini) relativi alla centrale termoelettrica presso cui aveva lavorato; ha inoltre richiamato la presentazione della domanda all'INAIL nel 2005 e del successivo riesame nel 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto l'interpretazione della disciplina sui benefici amianto secondo cui la salvezza della normativa più favorevole del 1992 opera solo per gli assicurati che, alla data del 2 ottobre 2003, avessero già maturato il diritto a pensione, anche grazie alla rivalutazione contributiva, e avessero già presentato domanda all'INAIL per la certificazione dell'esposizione. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto che tali condizioni non sussistevano alla data rilevante, perché la domanda INAIL era stata presentata solo il 9 giugno 2005 e il lavoratore non aveva ancora maturato il diritto a pensione neppure con i benefici. È stato inoltre valorizzato l'accertamento, non censurabile in cassazione, secondo cui l'azienda presso cui il lavoratore aveva prestato servizio non rientrava tra quelle considerate negli atti di indirizzo ministeriali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, la clausola di salvezza della disciplina più favorevole originaria si applica solo a chi, alla data del 2 ottobre 2003, abbia già maturato il diritto a pensione, anche computando la rivalutazione contributiva prevista dalla stessa normativa agevolativa.
  • Ai fini dell'applicazione del regime più favorevole, è necessario che alla medesima data sia stata già presentata all'INAIL la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto; la domanda successiva non consente di mantenere il trattamento più vantaggioso.
  • La certificazione INAIL dell'esposizione all'amianto rileva come mezzo di prova del diritto al beneficio, ma non può essere utilizzata per differire o prorogare l'applicazione del regime normativo più favorevole.
  • Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, come la non inclusione del sito lavorativo negli atti di indirizzo ministeriali, sono insindacabili in cassazione se non specificamente e validamente censurati.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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