Cassazione Civile, Ordinanza n. 22603/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (università)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una docente incaricata con contratti di insegnamento e un'università pubblica. La ricorrente sosteneva che, per alcuni anni accademici e per specifici corsi, il rapporto dovesse essere riqualificato come lavoro subordinato o comunque assimilato a quello del docente di ruolo, valorizzando: la natura "ufficiale" di taluni insegnamenti; l'attività svolta oltre la sola lezione (sessioni d'esame, tutoraggi, tirocini, tesi, commissioni); la continuità dell'impegno; l'asserita sistematicità delle prestazioni; la mancanza, in alcuni periodi, di formale contratto preventivo, poi ratificato ex post. Con i motivi di ricorso deduceva, da un lato, vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi circa le modalità concrete di svolgimento degli incarichi e la prova delle attività ulteriori; dall'altro, violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 2225 c.c., sostenendo che le attività accessorie ed ulteriori non rientrassero nel contratto di docenza e dovessero essere compensate autonomamente, anche in via di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, nel sistema normativo succedutosi nel tempo, le docenze a contratto in ambito universitario siano rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, e che la circostanza che l'incarico riguardi insegnamenti ufficiali non consenta, di per sé, di desumerne la subordinazione o l'assimilazione ai docenti di ruolo. Ha inoltre osservato che le attività accessorie normalmente collegate alla docenza (esami, tesi, tutoraggi, riunioni di Ateneo) rientrano nel rapporto di docenza a contratto; per le eventuali attività realmente eccedenti, la via azionabile era quella contrattuale ex art. 2225 c.c., non quella ex art. 2041 c.c., per la sussidiarietà dell'azione di arricchimento. Le doglianze sul difetto di motivazione e sull'omesso esame sono state disattese perché la Corte territoriale aveva comunque fondato la decisione su più rationes decidendi autonome, tra cui la mancanza di prova decisiva e l'inquadramento delle attività nel rapporto contrattuale.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
"insegnamenti "ufficiali""; "corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti"
La norma è letta come disposizione che, nel testo originario e nella sua evoluzione, consente il ricorso a docenze a contratto anche per insegnamenti ufficiali, senza che ciò trasformi il rapporto in lavoro subordinato o di ruolo; il dato dell'ufficialità dell'insegnamento non è più elemento qualificante del tipo contrattuale.
art. 1, comma 32, L. n. 549 del 1995
È richiamato come tappa del percorso evolutivo che ha disciplinato le docenze a contratto in senso autonomo, distinto dalla subordinazione.
Ha superato la precedente limitazione relativa agli insegnamenti ufficiali, rendendo irrilevante, ai fini qualificatori, la distinzione tra insegnamenti ufficiali e integrativi.
La disposizione è interpretata come conferma che i contratti per attività di insegnamento sono rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, riferibili anche a insegnamenti ufficiali.
art. 1, comma 10, L. n. 30 del 2005
È menzionato come norma che consentiva incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti anche pluriennali, senza modificare la qualificazione del rapporto.
art. 1, comma 14, L. n. 30 del 2005
È richiamato per la possibilità di attribuire incarichi di didattica integrativa con trattamento del ricercatore confermato, senza mutare il sistema di qualificazione delle docenze a contratto.
art. 18 d.P.R. n. 382 del 1980
È evocato per evidenziare che l'attività di ricerca, per essere rilevante ai fini dell'assimilazione ai docenti di ruolo, deve essere istituzionale e coordinata con l'incarico universitario.
art. 2, comma 2, D.M. n. 242 del 1998
È richiamato per affermare che la partecipazione agli organi accademici non è di per sé incompatibile con la docenza a contratto, salvo i limiti relativi a deliberazioni sui posti di ruolo o sulla stipula dei contratti.
È menzionato per rilevare la tardività delle deduzioni in appello su taluni profili di esclusività del rapporto.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene la censura infondata perché i fatti allegati non risultano decisivi o non adeguatamente specificati.
Invocato in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. per asserito difetto di motivazione; la Corte lo disattende.
È richiamato quale parametro del vizio di motivazione, escluso dalla Corte.
L'azione di arricchimento è esclusa quando per le prestazioni ulteriori sia esperibile un'azione contrattuale; opera il principio di sussidiarietà dell'arricchimento senza causa.
È indicato come rimedio contrattuale per le attività ulteriori o eccedenti rispetto alla docenza, incompatibile con il ricorso all'azione ex art. 2041 c.c. se il credito può essere fatto valere sul piano contrattuale.
È richiamato per affermare la sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa rispetto alle azioni contrattuali.
Massime di principio
- Nel regime delle docenze universitarie a contratto, la qualificazione del rapporto come autonomo non è smentita dal fatto che l'incarico riguardi insegnamenti ufficiali, poiché l'ufficialità del corso non è di per sé indice di subordinazione.
- Le norme succedutesi nel tempo hanno progressivamente ampliato la possibilità di conferire incarichi di insegnamento a contratto, rendendo irrilevante, ai fini qualificatori, la distinzione tra insegnamenti ufficiali e integrativi.
- Le attività normalmente accessorie alla docenza universitaria a contratto, come esami, tesi, tutoraggi e partecipazione a riunioni di Ateneo, sono di regola assorbite nel rapporto di docenza e non bastano, da sole, a trasformarlo in lavoro subordinato.
- Per configurare una subordinazione occorre accertare in concreto che il rapporto abbia perso ogni autonomia normalmente propria della docenza a contratto; non basta invocare la continuità della prestazione o la formalizzazione ex post dell'incarico.
- L'eventuale svolgimento di attività ulteriori ed eccedenti rispetto alla docenza non giustifica l'azione di arricchimento senza causa se il loro compenso è azionabile in via contrattuale, per il carattere sussidiario dell'art. 2041 c.c.
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