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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22600/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore ha agito per ottenere i benefici contributivi previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, assumendo di essere stato esposto alle polveri di amianto dal 1977 al 2000 nello svolgimento di mansioni di operatore di linea volo e controllo qualità su aerei ed elicotteri, a contatto con tubazioni, guarnizioni e lana di amianto. Aveva presentato domanda di accertamento all'INAIL e successivamente domanda di pensione all'INPS, poi respinta. In primo grado la domanda era stata dichiarata improponibile per mancata domanda amministrativa; in appello la domanda è stata ritenuta proponibile ma infondata perché le allegazioni sulle modalità concrete della prestazione e sull'esposizione erano giudicate generiche e non suffragate da certificazione INAIL. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che l'INPS avrebbe contestato solo genericamente i fatti allegati; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale avesse ignorato prove e consulenze di altri giudizi relative a colleghi con mansioni e ambiente di lavoro identici, e che dovessero essere ammesse le prove richieste per valutare il merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non fossero conformi al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e fossero gravemente generici, poiché il ricorrente non aveva specificato quali fatti fossero stati dedotti in modo puntuale nel ricorso introduttivo né aveva trascritto o sintetizzato il contenuto di tale atto, impedendo il controllo ex actis. La Corte ha inoltre osservato che la dedotta non contestazione non esonera dall'onere di allegare specificamente i fatti costitutivi e che, in materia di benefici amianto, il fatto costitutivo non è la sola durata ultradecennale dell'attività in ambiente con amianto, ma l'esposizione qualificata, da provare secondo il criterio del ragionevole elevato grado di probabilità richiesto dalla legge. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva escluso l'utilizzabilità di consulenze e sentenze di altri giudizi, perché riferite a mansioni e periodi diversi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992

    i benefici previdenziali spettano solo in presenza di esposizione qualificata all'amianto, non essendo sufficiente la mera presenza del materiale o la sola durata del rapporto di lavoro in ambiente potenzialmente esposto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la doglianza così formulata non è stata ritenuta pertinente rispetto al vizio effettivamente dedotto, poiché il motivo richiamava in sostanza un errore di motivazione/non corretta valutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non indica in modo specifico il fatto decisivo omesso e si risolve in una critica generica o meramente contrappositiva alla valutazione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    il fatto costitutivo del diritto ai benefici amianto resta integralmente soggetto all'onere probatorio della parte che li richiede.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Nei giudizi per benefici previdenziali da esposizione ad amianto, il fatto costitutivo del diritto è l'esposizione qualificata secondo i parametri di legge, non la sola durata del lavoro in ambiente ove sia presente amianto.
  • L'allegazione del fatto costitutivo deve essere specifica: una deduzione generica dell'attività lavorativa o dell'ambiente di lavoro non è sufficiente a fondare il thema decidendum e non può essere colmata da una contestazione altrettanto generica della controparte.
  • Il principio di non contestazione opera solo in coordinamento con l'onere di allegazione: se la parte attrice deduce i fatti in modo generico, la difesa avversaria può legittimamente restare sul piano della genericità senza far venir meno l'onere probatorio dell'attore.
  • In sede di legittimità, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico trascurato e non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Gli esiti di altri giudizi, comprese consulenze tecniche e sentenze rese in controversie diverse, non sono automaticamente utilizzabili se riferiti a mansioni, periodi o contesti lavorativi diversi da quelli oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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