Cassazione Civile, Ordinanza n. 02445/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata dalla cassa previdenziale, sui ratei di pensione di vecchiaia maturati nel quinquennio 2014/2018, a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto interministeriale del 14.7.2004. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme trattenute e sia il tribunale sia la corte d'appello hanno accolto la domanda, ritenendo che la cassa non fosse legittimata ad applicare quel contributo in assenza di una norma di legge che lo consentisse. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 22 del regolamento e della delibera 27.6.2013, oltre che di varie disposizioni costituzionali e legislative, sostenendo che la propria autonomia regolamentare le consentisse di introdurre il contributo di solidarietà per perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine; con il secondo ha contestato che il contributo fosse uno strumento straordinario e limitato nel tempo, sostenendo invece che fosse funzionale stabilmente all'equilibrio della cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme trattenute. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, al di fuori dei limiti di legge, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già maturati e quantificati. Ha inoltre ribadito che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost. e che la disciplina invocata dalla ricorrente non giustifica la trattenuta in esame, anche perché la norma di interpretazione autentica richiamata presuppone atti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine, elemento non compatibile con un prelievo provvisorio e temporalmente limitato come quello controverso. La cassa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla cassa a fondamento della propria autonomia regolamentare; la Corte non ne ricava un potere di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
È la base regolamentare della trattenuta contestata; la Corte ne esclude la legittimità in difetto di una norma di legge che la sorregga.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
L'autonomia regolamentare della cassa resta entro i limiti previsti da questa disposizione, che non consente interventi ulteriori rispetto ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Invocato per sostenere la sopravvenuta ampliabilità degli interventi regolamentari; la Corte osserva che non incide sulla base giuridica della disciplina qui applicata, richiamando il testo previgente dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
La Corte ribadisce che la norma di interpretazione autentica condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, finalità non propria del contributo di solidarietà temporaneo in discussione.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. con L. n. 214/2011
Il richiamo non vale a fondare la legittimità della diversa trattenuta introdotta dal regolamento, trattandosi di disciplina riferita a un diverso contributo di solidarietà e comunque a una prestazione imposta soggetta a riserva di legge.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate; la Corte non ravvisa la denunciata illegittimità della decisione di merito.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e dunque sottoposta a riserva di legge.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'autonomia della previdenza professionale; non è ritenuto sufficiente a legittimare il prelievo regolamentare contestato.
Corte cost. n. 173/2016
È richiamata per affermare la natura di prestazione patrimoniale imposta del contributo di solidarietà, con conseguente applicazione della riserva di legge.
Cass. 25212/2009
Richiamata come precedente conforme sul limite dell'autonomia regolamentare delle casse privatizzate.
Cass. 31875/2018
Richiamata come precedente conforme sulla illegittimità del contributo di solidarietà regolamentare per mancanza di base legislativa e per difetto della finalità di equilibrio finanziario di lungo termine.
Cass. 32595/2018
Richiamata come precedente conforme.
Cass. 20/2019
Richiamata come precedente conforme.
Cass. 423/2019
Richiamata come precedente conforme.
Cass. 603/2019
Richiamata come precedente conforme.
Cass. 982/2019
Richiamata come precedente conforme.
Cass. 16814/2019
Richiamata come precedente conforme.
Cass. 28054/2020
Richiamata come precedente conforme.
Cass. 6897/2022
Richiamata come precedente conforme.
Cass. 29535/2022
Richiamata come precedente conforme.
Cass. 36001/2022
Richiamata come precedente conforme anche per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo.
Cass. 6702/2016
Richiamata come precedente che qualifica il contributo come provvisorio e limitato nel tempo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati incontra un limite nella legge: non può essere esercitata per introdurre prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già maturati e quantificati, se la base normativa non li consente espressamente.
- Il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, come tale, è soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- Una norma che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali al perseguimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine non può essere invocata per giustificare un contributo con carattere provvisorio e temporalmente limitato.
- La disciplina sopravvenuta non può essere letta come attribuzione generalizzata di nuovi poteri regolamentari se la norma applicata trova la propria base nel testo previgente e non nei successivi ampliamenti invocati.
- Il richiamo a discipline legislative che prevedono contributi di solidarietà in contesti diversi non basta a legittimare un analogo prelievo disposto soltanto in via regolamentare.
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