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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24426/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un medico odontoiatra e docente universitario, sospeso dal servizio e coinvolto in vicende giudiziarie amministrative, penali e cautelari, aveva chiesto alla propria compagnia di assicurazione il rimborso di ulteriori spese legali sostenute in forza di una polizza di tutela legale, oltre alla somma già liquidata fino al massimale di polizza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che la polizza escludesse le controversie di diritto amministrativo e dinanzi alla giustizia amministrativa, dall'altro, che non fosse provata l'effettiva attività difensiva nei procedimenti penali e cautelari. La Corte d'appello aveva confermato, dichiarando inoltre inammissibili in appello i documenti nuovi prodotti dall'assicurato e ritenendo che la compagnia avesse tempestivamente contestato i fatti allegati. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115, 167 e 345 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la Corte escluso l'ammissibilità di documenti già esistenti e per non avere valorizzato la mancata contestazione dei fatti da parte dell'assicurazione; 2) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c. per asserita tardività e genericità della contestazione dell'assicurazione; 3) vizio motivazionale e violazione dell'art. 1362 c.c. per la ritenuta genericità dell'atto di appello. La Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili, perché diretti a censurare insufficienze motivazionali non più deducibili nel nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., e in parte infondati, perché la contestazione della compagnia risultava tempestiva e specifica, la produzione documentale in appello era correttamente dichiarata inammissibile trattandosi di documenti producibili in primo grado, e la valutazione di mancanza di prova era coerente con le preclusioni e con gli elementi acquisiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'assicurato, confermando la decisione di merito che aveva escluso il diritto a un ulteriore rimborso delle spese legali. Ha ritenuto legittima la comunicazione dell'avviso di fissazione mediante deposito in cancelleria, poiché la mancata ricezione via PEC era imputabile alla casella inibita del destinatario; ha poi confermato che la compagnia aveva contestato tempestivamente e specificamente i fatti allegati, e che i documenti prodotti solo in appello erano inammissibili perché nuovi e comunque non potevano supplire alle decadenze istruttorie del primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina la trattazione camerale del ricorso in cassazione nel procedimento deciso in adunanza camerale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza della motivazione; il controllo di legittimità resta limitato al minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è sindacabile solo ove manchi del tutto, sia apparente o incomprensibile, al di sotto del minimo costituzionale.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La violazione si configura in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione dei fatti e l'onere di contestazione; la Corte ha ritenuto specificamente contestati i fatti dall'assicurazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al contenuto e alla tempestività della contestazione della convenuta nella comparsa di risposta.

  • art. 345 c.p.c.

    Vieta in appello la produzione di nuovi documenti quando non ricorrano i presupposti di legge; non è consentito sopperire alle decadenze istruttorie di primo grado.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel ricorso in tema di interpretazione degli atti e della polizza, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha confermato che, in presenza di contestazione, incombeva all'attore provare i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non è stata accolta alcuna presunzione a suo favore in assenza di prova dei fatti allegati.

  • art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012

    La riforma si applica al giudizio in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel 2016.

  • legge n. 134 del 2012

    Legge di conversione della riforma che ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, va versato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 167 cod. proc. civ.

    La contestazione della convenuta è stata ritenuta tempestiva già in comparsa di risposta.

  • art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della contestazione successiva; la Corte non ha condiviso la censura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione; il sindacato resta confinato all'esistenza di una motivazione non apparente e costituzionalmente minima.
  • L'onere di contestazione ex art. 115 e 167 c.p.c. è assolto quando la parte convenuta prende posizione in modo specifico sia sui fatti costitutivi allegati sia sulla prova delle circostanze dedotte; in tal caso i fatti non possono ritenersi automaticamente provati per mancata contestazione.
  • I documenti già producibili nel giudizio di primo grado non possono essere legittimamente introdotti per la prima volta in appello per ovviare a preclusioni o decadenze istruttorie della parte.
  • Quando una parte è gravata dall'onere di provare l'effettivo svolgimento di attività difensiva e le relative spese, la mera allegazione o una fattura non bastano se il giudice ritiene insufficienti gli elementi probatori e la contestazione della controparte è stata tempestiva.
  • La mancata ricezione di una comunicazione via PEC per causa imputabile alla casella del destinatario non impedisce la validità della comunicazione eseguita mediante deposito in cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniProveNotificazioniSpese di lite
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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