Sentenza del 13/03/2024 n. 67 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso IMU pari a € 4.741,00 relativa agli anni 2017-2020 per immobili in Udine (Foglio 25, Mapp. 234, sub.1 A/2 e sub.2 C/6) incentrata sull'assunto che gli immobili siano esenti in base all'art. 7 D.Lgs. n.504/1992 e all'art.16 lett. a) L. n.222/1985 (attività di religione e culto). La ricorrente sostiene di essere ente morale/associazione ecclesiale e che gli immobili sono impiegati per fini istituzionali; contesta inoltre il diniego per omissione della dichiarazione IMU ritenendola emendabile. Il Comune ha oppose che lo statuto non vieta la distribuzione degli utili e che gli immobili sono dati in comodato gratuito a persone fisiche (soci), non utilizzati direttamente dall'ente per attività di culto/formazione, rilevando quindi la mancanza del requisito oggettivo per l'esenzione e l'omessa dichiarazione IMU (art.1, co.770 L.160/2019).
La decisione
Il Tribunale Tributario di Udine ha respinto il ricorso. Motivazione principale: pur riconoscendo il requisito soggettivo (la ricorrente rientra nella categoria degli enti di cui all'art.16 L.222/85), non è dimostrato il requisito oggettivo della destinazione esclusiva e dell'utilizzo diretto degli immobili per attività esenti. Gli immobili sono stati concessi in comodato gratuito a persone fisiche che non svolgono funzione istituzionale di culto; la giurisprudenza richiede l'utilizzo diretto dell'ente possessore (ovvero l'uso da parte di altro ente non commerciale strumentalmente collegato e della stessa struttura) per riconoscere l'esenzione. La richiesta di assunzione di prova testimoniale è stata rigettata come non necessaria. La Corte ha considerato l'omessa dichiarazione IMU non assoldata e, nella complessità della materia, ha compensato le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
Esenzioni: lett. i) immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività ... nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
La norma concede esenzione solo a immobili impiegati esclusivamente per determinate attività non commerciali; il giudice interpreta la norma restrittivamente e richiede la compresenza del requisito soggettivo (status dell'ente) e del requisito oggettivo (utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile per attività esenti). L'utilizzo in comodato a persone fisiche esclude in genere l'esenzione, salvo che il comodante/concedente e il comodatario appartengano alla stessa struttura non commerciale.
Legge n. 222/1985, art. 16, lett. a)
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
Definisce il perimetro delle attività 'di religione o di culto' che possono rientrare nell'agevolazione IMU. Tuttavia, il mero richiamo statutario a tali attività non basta: occorre dimostrare l'effettivo e diretto utilizzo dell'immobile per tali finalità.
Art. 73 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamato per identificare la tipologia di enti cui si applicano le esenzioni fiscali. Serve per collegare soggettivamente l'ente alle categorie agevolabili ai fini IMU.
Legge n. 296/2006, art. 1, co. 164
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al diritto al rimborso per imposta indebitamente versata; in generale supporta il principio del rimborso ma subordinato alla verifica dei presupposti dell'esenzione.
Legge n. 160/2019, art. 1, co. 770
Prevede l'obbligo dichiarativo IMU. Il giudice ha rilevato l'omessa presentazione della dichiarazione e l'ha considerata elemento fattuale negativo per il procedimento, pur riconoscendo che la rilevanza dell'omissione dipende dalla previsione normativa di decadenza 'a pena di decadenza'.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7 (modificato L. n. 130/2022)
Regola l'ammissione della prova testimoniale nel processo tributario; la prova testimoniale resta possibile ma a carattere eccezionale e ammissibile solo se necessaria ai fini della decisione; il giudice ha ritenuto non necessaria la testimonianza.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU ai sensi dell'art.7 D.Lgs. 504/1992 occorrono due requisiti: il requisito soggettivo (status dell'ente) e il requisito oggettivo (utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile per attività esenti). Entrambi devono essere provati documentalmente.
- Il mero richiamo statutario alle finalità religiose o culturali non basta; bisogna dimostrare l'effettivo svolgimento, nell'immobile, delle attività agevolate (es. formazione del clero, attività catechistiche, funzioni religiose) e la destinazione esclusiva dell'immobile a tali fini.
- La concessione dell'immobile in comodato gratuito a persone fisiche (anche se soci) generalmente impedisce il riconoscimento dell'esenzione, salvo che il comodatario sia un altro ente non commerciale strumentalmente collegato e parte della stessa struttura organizzativa.
- L'omessa presentazione della dichiarazione IMU può incidere sul riconoscimento dell'esenzione; se la norma richiede l'adempimento 'a pena di decadenza' il diritto decade, altrimenti l'omissione resta comunque un elemento negativo che il contribuente dovrebbe integrare con prove e/o dichiarazioni integrative il prima possibile.
- La prova testimoniale nel giudizio tributario è ammissibile in via eccezionale e il giudice la ammette solo se la ritiene necessaria; documentazione scritta e contratti sono prioritari per stabilire l'effettivo utilizzo dell'immobile.
- In casi simili, per massimizzare le probabilità di successo: (a) assicurare lo statuto conforme ai requisiti (divieto di distribuzione degli utili, reinvestimento degli avanzi), (b) conservare e produrre documentazione che provi l'uso diretto degli immobili per attività esenti (autodichiarazioni, piani di utilizzo, registro delle attività svolte, titolarità degli occupanti come ministri di culto o enti collegati), (c) presentare tempestivamente la dichiarazione IMU indicando l'agevolazione richiesta o, se omessa, integrare con dichiarazione integrativa e documentazione probatoria prima del contenzioso.
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