Sentenza del 13/03/2024 n. 329 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale n. SI00XX/2016 con cui l'Agenzia ha rettificato la rendita catastale della centrale geotermica (Modello Docfa 25/05/2016), elevandola da € 14.774,00 a € 256.000,00 includendo nella rendita i pozzi geotermici assimilati a "costruzioni". La società contestava: 1) l'illegittimità della valorizzazione catastale dei pozzi minerari; 2) la sovrastima dei costi di scavo dei pozzi; 3) l'errata determinazione del deprezzamento per vetustà.
La decisione
L'appello è stato accolto: il giudice ha dichiarato illegittimo l'atto impugnato nella parte in cui ha incluso i pozzi geotermici fra gli elementi valutabili per determinare la rendita catastale. Le spese sono compensate. In motivazione si è richiamato l'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7322/2023) per affermare che i pozzi, essendo componenti impiantistiche inscindibili e funzionali esclusivamente al processo produttivo (produzione di energia), devono essere esclusi dalla stima catastale; restano oggetto di censimento solo le emergenze di superficie come aree attrezzate, fabbricati di servizio e impianti accessori.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 2014, n. 208, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma esclude dalla determinazione della rendita catastale i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo anche se strutturalmente connessi al suolo; il criterio fondamentale è la funzionalità esclusiva al processo produttivo e l'assenza di utilità residua/trasversale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2016
solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo
Fornisce i parametri operativi per valutare se un elemento debba essere qualificato come "costruzione" (quindi potenzialmente valutabile nella rendita) sulla base di caratteristiche fisiche; vanno tuttavia bilanciati con la valutazione della strumentalità al processo produttivo prevista dalla L. 208/2015.
Cassazione, Sez. 5, sent. n. 7322/2023 (giurisprudenza)
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell'energia elettrica, sicché è applicabile l'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 ...
Precedente della Cassazione che qualifica i pozzi geotermici come impianti funzionali esclusivi alla produzione di energia e quindi esclusi dalla valutazione catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21 L. 208/2015.
D.L. 24 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (convertito)
Richiamata dall'Agenzia come criterio interpretativo della normativa catastale storica: sottolinea l'interpretazione secondo cui fabbricati e costruzioni comprendono suolo e parti strutturalmente connesse, ma la normativa posteriore (L. 208/2015) ha introdotto l'eccezione per le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (norme catastali storiche)
Richiamato nel dibattito interpretativo relativo alla nozione di "costruzione" e parti connesse; la giurisprudenza e la normativa successiva modulano l'applicazione di tali principi alla luce dell'esclusione prevista dalla L. 208/2015.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2012 (richiamata dai giudici di merito)
Indicata nel dibattito sul deprezzamento per vetustà; i giudici di merito l'avevano seguita per la determinazione del deprezzamento, ma la Corte ha ritenuto necessario prima accertare la qualificazione dei pozzi ai fini della loro inclusione/ esclusione dalla stima.
Fonti tecniche citate in merito a costi e prezzi: Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, osservatorio OMI
Fonti tecniche e prezziari ritenuti utili e accettabili dai giudici di merito per stimare il costo al metro lineare dei pozzi e per la determinazione del valore unitario qualora il bene debba essere valutato; tuttavia, se il bene è escluso come impianto funzionale, la questione dei costi non entra nella rendita.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, gli elementi che costituiscono "impianti" o "macchinari" funzionali ed esclusivi al processo produttivo devono essere esclusi dalla determinazione della rendita catastale, anche se strutturalmente connessi al suolo.
- Per stabilire se un elemento è "costruzione" o impianto funzionale si devono valutare sia le caratteristiche fisiche (solidità, stabilità, consistenza volumetrica, immobilizzazione al suolo) sia la sua utilità residua/trasversale al di fuori del processo produttivo: se non ha utilità residua, va presumibilmente escluso.
- La qualificazione va accertata caso per caso: l'esistenza di connessione strutturale non è sufficiente per includere un elemento nella rendita se la sua funzione è esclusivamente produttiva e inscindibile dalla centrale/impianto.
- Se un componente è escluso dalla stima (impianto funzionale), non ha senso valorizzarne i costi ai fini catastali; se invece è incluso, la stima deve basarsi su riferimenti tecnici oggettivi (prezziari, studi tecnici, osservatori) e su adeguata prova del costo e della vetustà.
- Restano valutabili e censibili le emergenze di superficie e gli edifici/servizi accessori (aree attrezzate, fabbricati di servizio, impianti accessori non esclusivamente funzionali al processo produttivo).
- In caso di contestazione, il giudice di merito deve prima decidere la qualificazione (costruzione vs impianto): una qualificazione errata può determinare l'annullamento dell'atto e il rinvio o l'accoglimento del ricorso.
- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) tende a uniformare i criteri: la strumentalità esclusiva al processo produttivo è criterio decisivo per l'esclusione dalla rendita.
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