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Sentenza

Sentenza del 14/03/2024 n. 6904 - Corte di Cassazione

Processo tributario- mancata riunione dei ricorsi- decisione una delle impugnazioni-improcedibilità delle altre - non sussiste-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La CTR aveva emesso una prima sentenza decidendo uno degli appelli proposti avverso la stessa pronuncia di primo grado senza previamente riunire tutti gli appelli; successivamente, con la sentenza n. 2460/2018, aveva dichiarato inammissibile l'appello della Irte ritenendo che un altro giudizio pendente avesse già impugnato la stessa sentenza e invocando, implicitamente, il principio del ne bis in idem e la necessità di identità di parti, petitum e causa petendi. La ricorrente contestava la dichiarazione di inammissibilità e deduceva violazione degli artt. 112 e 335 c.p.c. nonché del principio del ne bis in idem, oltre a questioni di merito (funzione dell'impianto fotovoltaico ai fini fiscali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione degli artt. 112 e 335 c.p.c. e del principio del ne bis in idem), rilevando che la decisione di una delle impugnazioni non rende improcedibili le altre salvo che non si sia formato il giudicato sulle questioni investite dalle ultime. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché esamini l'appello nel merito. Ha dichiarato inammissibili il secondo e terzo motivo (che affrontavano profili di merito non esaminati dalla CTR) e ha posto a carico della nuova fase anche le spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. civ.

    L'articolo non prevede sanzioni automatiche per la mancata riunione degli atti; pertanto non può giustificare la dichiarazione di inammissibilità di un impugnazione già ritualmente proposta. Occorre favorire la tutela dell'impugnante salvo che si sia formato giudicato sulle medesime questioni.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Riferito dalla ricorrente in relazione alla corretta formazione e decisione delle questioni processuali; la Corte rileva che la decisione parziale senza riunione ha violato il principio di tutela dell'impugnante sancito anche da tale disciplina procedurale.

  • principio del ne bis in idem

    Non può essere invocato per dichiarare inammissibile un appello quando il precedente giudizio non ha formato giudicato sulle stesse questioni; occorre che vi sia identità di parti, petitum e causa petendi e che sia intervenuto il giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    Fondamento del primo motivo di cassazione utilizzato per dedurre violazione di norme di diritto (error in iudicando) nella decisione della CTR relativa alla mancata riunione e alla dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    Richiamato per i motivi di merito relativi alla qualificazione dell'impianto e alla normativa fiscale; la Corte li ha dichiarati inammissibili perché le questioni di merito non erano state esaminate dai giudici di merito essendo la sentenza di appello fondata sull'inammissibilità.

  • art. 812 cod. civ.

    Citato dalla ricorrente nel secondo motivo per contestare la qualificazione dell'impianto (bene mobile/immobile); la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito di tale questione, ritenendo il motivo inammissibile per sopravvenuta necessità di trattare la controversia nel merito dalla CTR in rinnovata composizione.

  • art. 1 Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986

    Richiamato in relazione alla soggettivazione fiscale della fattispecie (tributi dovuti); la Corte non si è pronunciata sul merito tributario essendo il motivo ritenuto inammissibile per le ragioni processuali indicate.

  • D.Lgs. 347/1990

    Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente in tema di tassazione, non deciso dalla Corte per le stesse ragioni procedurali.

  • art. 10 Statuto del Contribuente

    Invocato per sostenere che alla data del contratto l'Agenzia considerava gli impianti fotovoltaici beni mobili; la Corte non ha esaminato nel merito tale doglianza, dichiarandola inammissibile in questa sede per la natura processuale della decisione impugnata.

Massime di principio

  • La decisione di una impugnazione, se le altre non sono state previamente riunite, non determina di per sé l'improcedibilità delle altre impugnazioni, salvo che sulle stesse questioni si sia già formato giudicato.
  • In assenza di una specifica sanzione normativa (art. 335 c.p.c.), prevale la tutela dell'impugnante: il giudice chiamato a decidere deve evitare di estromettere le impugnazioni rituali senza che sia intervenuto il giudicato.
  • Se il giudice d'appello decide l'inammissibilità di un appello per mancata riunione, tale decisione è sindacabile in cassazione ex art. 360 c.p.c. per violazione di norme di diritto relative alla riunione e alla valutazione del ne bis in idem.
  • I profili di merito relativi alla qualificazione giuridica di beni o alla corretta applicazione di norme tributarie non possono essere esaminati dalla Corte di legittimità se il giudice di merito ha deciso la controversia su questioni processuali ritenendole assorbenti; in tal caso il ricorso può essere accolto solo sulla questione processuale e la causa rinviata per il merito.
  • Per il difensore: se vi sono più impugnazioni avverso la stessa sentenza, è prudente chiedere espressamente la riunione o tempestivamente notificare alle altre parti la necessità di riunione, nonché monitorare gli sviluppi per evitare decisioni non coordinate che possano pregiudicare i diritti del cliente.

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