Cassazione Civile, Ordinanza n. 37923/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto, assolto in sede penale da un addebito di minaccia aggravata dall'uso di arma, aveva convenuto in giudizio la denunciante chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale per il compenso del difensore e del danno morale, sostenendo che la denuncia fosse fonte di responsabilità civile. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che dall'assoluzione penale non derivasse automaticamente la responsabilità civile della denunciante e che non risultassero provati il dolo o la colpa grave né gli elementi costitutivi della condotta calunniosa al tempo della denuncia. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione dell'art. 652 c.p.p., sostenendo che la sentenza penale di assoluzione fosse stata resa con formula piena "perché il fatto non sussiste" e dovesse spiegare efficacia di giudicato nel civile; deduceva inoltre violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse rimesso in discussione una statuizione penale non contestata dalle parti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità: la sentenza penale non determina, di per sé, automatica responsabilità civile del denunciante, occorrendo una specifica allegazione e prova degli elementi soggettivi e oggettivi della calunnia e del nesso causale rispetto al danno, da valutare con riguardo alla situazione esistente al momento della denuncia.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi connessi ma inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la sentenza impugnata aveva deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata. Ha quindi confermato l'impostazione della corte territoriale, secondo cui non esiste un automatismo tra assoluzione penale del denunciato e responsabilità civile del denunciante; in assenza di specifica prova della falsità dolosa della denuncia e del nesso causale con il danno, la domanda risarcitoria non può essere accolta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza penale di assoluzione non spiega efficacia automatica nel giudizio civile di risarcimento se non ricorrono i presupposti di legge e una piena ricognizione degli elementi del fatto contestato al tempo della denuncia.
Non è ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice di merito valuta la portata giuridica della sentenza penale ai fini della responsabilità civile nei limiti della domanda e delle difese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
Richiamato insieme agli artt. 652 e 654 c.p.p. per escludere un'efficacia espansiva automatica del giudicato penale nel civile al di fuori dei casi previsti.
Richiamato insieme agli artt. 651 e 652 c.p.p. per ribadire i limiti dell'efficacia del giudicato penale in altri giudizi.
La responsabilità civile da denuncia/querela richiede la prova del fatto illecito, del profilo soggettivo e del nesso causale; l'assoluzione penale non basta di per sé a integrarli.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di responsabilità civile da denuncia o querela per fatti penalmente rilevanti, l'assoluzione del denunciato non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria del denunciante: occorre verificare se la denuncia integrasse, al momento della sua presentazione, gli estremi oggettivi e soggettivi della calunnia.
- L'efficacia del giudicato penale nel civile è soggetta ai limiti degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.; il giudice civile deve valutare la portata della sentenza penale alla luce del suo effettivo contenuto e non può desumere in via automatica la responsabilità civile dalla sola assoluzione.
- La domanda di risarcimento per denuncia asseritamente calunniosa richiede una specifica allegazione e prova della falsità dolosa dell'accusa e del nesso causale tra condotta del denunciante e danno lamentato; la successiva attività del pubblico ministero può interrompere il nesso causale rispetto al pregiudizio dedotto.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte e il ricorrente non offre argomenti idonei a sollecitare un revirement.
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