Cassazione Penale, Sentenza n. 29153/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato l'assoluzione, ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., di Gareggioli Alberto dall'accusa di lesioni personali colpose aggravate (art. 590-bis c.p.) per aver investito la ricorrente su attraversamento pedonale. La parte civile censura la valutazione errata dell'assenza di colpa dell'investitore, il mancato esame di profili colposi alternativi e la violazione dei criteri di nesso causale, contestando inoltre l'uso acritico del criterio "più probabile che non" rispetto allo stato del semaforo anziché rispetto alla presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'assoluzione si era fondata su una mera congettura (l'affermazione che il semaforo fosse verde per i veicoli) priva di adeguata prova e che l'applicazione del criterio civilistico della probabilità prevalente era stata svolta in modo erroneo. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata "agli effetti civili" e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per un nuovo giudizio, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
lesioni personali stradali
Natura del reato contestato all'imputato; la sentenza di merito aveva escluso la colpevolezza sulla base della ricostruzione fattuale.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
assolvimento per insussistenza del fatto
Norma invocata per l'assoluzione dell'imputato nei gradi di merito.
art. 146, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norme del codice della strada
Riferimento alla violazione specifica contestata (obblighi del conducente) come elemento della colpa specifica nell'imputazione.
presunzione di responsabilità del conducente in caso di incidente stradale
Principio richiamato dalla Corte: il conducente deve vincere la presunzione di colpa dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; non basta l'anomalia della condotta del pedone.
accertamento dell'illecito civile nel processo penale
Richiamato per sottolineare che il giudice penale può decidere sulla responsabilità civile secondo il criterio della probabilità prevalente, ma l'applicazione deve essere corretta e fondata su prove.
artt. 40, 41, 589, comma 7, cod. pen.
norme relative al nesso causale e alla tipologia delle lesioni
Richiamate dalla parte civile nella censura sul nesso causale tra condotta dell'imputato e lesioni subite; la Corte di legittimità valuta la corretta applicazione dei principî sul nesso causale.
rinvio per nuovo giudizio
Norma procedurale che autorizza la Corte di Cassazione ad annullare e a rinviare la causa ad altro giudice competente per il nuovo esame.
Giurisprudenza citata (Sez. 3 civ., sent. n. 8663/2017 e ord. n. 9856/2022; Sezioni Unite civ. 11/01/2008 nn. 576, 581, 582, 584)
massime sulla presunzione di responsabilità e sul criterio della probabilità prevalente
Utilizzate per illustrare che, in caso di investimento pedonale, alla mera anomalia della condotta del pedone non corrisponde automaticamente l'esenzione del conducente; è necessario accertare l'adozione di tutte le cautele esigibili e applicare correttamente il criterio della probabilità prevalente.
Massime di principio
- In caso di investimento pedonale, il conducente beneficia solo di una presunzione relativa: per essere esonerato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento (art. 2054 c.c.).
- La condotta anomala o irregolare del pedone non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente: occorre provare che l'attraversamento fosse ragionevolmente imprevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili (velocità, frenata, comportamento difensivo).
- Il criterio del "più probabile che non" va applicato correttamente al tema della responsabilità civile e del nesso causale, non su circostanze incidentali non provate (es. lo stato del semaforo) che non possono sostituirsi alla prova delle cautele adottate dal conducente.
- Non sono ammissibili decisioni basate su mere congetture (per esempio l'assunzione non comprovata che il semaforo fosse verde per i veicoli): lo stato dei segnali e le condizioni di visibilità devono essere accertati con elementi probatori.
- Se il giudice penale emette una decisione che incide su profili civili, la valutazione del nesso di causalità e della responsabilità civile deve rispettare il principio della probabilità prevalente e può essere riesaminata in sede civile su rinvio.
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