Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18423/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio l'amministratore di un'altra società, deducendo che costui avesse incassato sei assegni circolari per complessivi 400.000 euro senza una valida causa giustificativa, dopo che i titoli erano stati consegnati a un mediatore con finalità cautelativa e non per essere trasferiti a terzi. In via principale veniva chiesto il risarcimento del danno da fatto illecito, in subordine la restituzione dell'indebito. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dell'amministratore, condannandolo alla restituzione con interessi e rivalutazione; la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale della società sia l'appello incidentale dell'amministratore. In cassazione il ricorrente articolava dodici motivi: eccezione di difetto di legittimazione passiva e di violazione del contraddittorio; asserita improcedibilità della domanda per effetto dell'art. 146 l.fall.; incompetenza territoriale; erronea qualificazione della condotta come fonte di responsabilità civile e non come reato; asserita inversione dell'onere della prova; contestazione dell'accertamento della consapevolezza della provenienza illecita dei titoli e del dolo eventuale; dedotta contraddittorietà della motivazione; omesso esame di prove e documenti; e infine censura sulla pretesa rinuncia della società attrice alla domanda di responsabilità da reato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi, affermando tra l'altro che la domanda era fondata su una condotta illecita personalmente tenuta dal convenuto, che l'art. 146 l.fall. non era pertinente perché non si trattava di azione di responsabilità verso gli amministratori per danno al patrimonio sociale, che l'eccezione di competenza territoriale non poteva essere proposta per la prima volta dal litisconsorte che non l'aveva coltivata in appello, e che nel merito la condanna era corretta perché il convenuto aveva incassato e trattenuto una somma priva di giustificazione causale senza fornire prova di un titolo legittimante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile l'amministratore per avere incassato e trattenuto somme senza giusta causa, qualificando la condotta come illecito civile ex art. 2043 c.c. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi a competenza territoriale, onere della prova, motivazione e pretesa rinuncia alla domanda. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per eccepire un difetto di legittimazione; la Corte esclude la pertinenza dell'eccezione perché l'attrice faceva valere un diritto proprio.

  • art. 101 c.p.c.

    La Corte osserva che non vi era questione di contraddittorio su diritto altrui, poiché la domanda era proposta dalla titolare del diritto asseritamente leso.

  • art. 102 c.p.c.

    Inapplicabile nel caso, poiché non vi era problema di litisconsorzio necessario.

  • art. 146 l. fall.

    La Corte precisa che la norma riguarda le azioni di responsabilità contro gli amministratori ex artt. 2393 e ss. c.c., cioè le azioni per danno al patrimonio sociale, non una domanda del terzo direttamente danneggiato dalla condotta dell'amministratore.

  • art. 2395 c.c.

    È richiamato per affermare che il diritto del singolo terzo direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori resta autonomamente azionabile.

  • art. 329 c.p.c.

    Il capo non impugnato in appello sul rigetto dell'eccezione di incompetenza non può essere riproposto in cassazione da chi vi ha prestato acquiescenza.

  • art. 20 c.p.c.

    Per il risarcimento da illecito il locus commissi delicti è individuato nel luogo in cui il danno si verifica.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo in presenza di affermazioni irriducibilmente contrastanti, non di meri passaggi non perfettamente armonici.

  • art. 2043 c.c.

    La condanna viene fondata su un fatto illecito civile consistente nell'incassare e trattenere somme prive di giustificazione causale.

  • art. 2697 c.c.

    La giusta causa del pagamento o del trattenimento è fatto impeditivo, la cui prova grava sul convenuto.

  • art. 1994 c.c.

    La presunzione di buona fede nella circolazione dei titoli di credito è ritenuta non decisiva perché il fatto illecito accertato è di natura civilistica e riguarda l'incasso di somme non dovute.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte chiarisce che la decisione non presuppone l'accertamento di un reato.

  • art. 348 c.p.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 185 c.p.; la Corte esclude che la condanna civile dipenda dalla commissione di un reato.

  • art. 648 c.p.

    Il riferimento al reato di ricettazione è ritenuto inconferente rispetto alla ratio della decisione, che è civilistica.

  • art. 1226 c.c.

    La sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. viene liquidata equitativamente in misura pari alle spese di soccombenza.

  • art. 385 c.p.c.

    Base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La manifesta infondatezza del ricorso viene considerata indice di colpa grave e giustifica la condanna alla c.d. sanzione privata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una domanda è fondata sulla condotta illecita direttamente posta in essere dal convenuto, la legittimazione passiva sussiste anche se il convenuto agiva quale organo di una società, purché l'attore deduca un fatto proprio dell'autore materiale dell'illecito.
  • L'art. 146 l.fall. attiene alle azioni di responsabilità verso gli amministratori per danno al patrimonio sociale; non preclude invece l'azione del terzo che assuma di essere stato direttamente danneggiato da un illecito dell'amministratore.
  • In caso di litisconsorzio facoltativo, il litisconsorte che non abbia impugnato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale in appello non può proporre per la prima volta la medesima questione in cassazione, per effetto dell'acquiescenza ex art. 329 c.p.c.
  • Nel risarcimento del danno da fatto illecito, il luogo del fatto rilevante ai fini della competenza territoriale è quello in cui il danno si verifica, e non necessariamente quello in cui l'agente materialmente compie l'operazione contestata.
  • La responsabilità civile può essere affermata a prescindere dall'accertamento di un reato: è sufficiente la prova di una condotta contra ius, del danno e del nesso causale.
  • Se il giudice accerta che il pagamento o l'incasso è privo di giustificazione causale, la prova della giusta causa o dell'elemento impeditivo grava sul convenuto.
  • La nullità della motivazione ricorre solo quando vi siano contrasti insanabili e irriducibili; non basta la presenza di passaggi motivazionali non perfettamente sovrapponibili o l'utilizzo di argomenti ad abundantiam.
  • Nel giudizio di responsabilità aquiliana, la deduzione iniziale di dolo non impedisce la condanna a titolo di colpa se i fatti costitutivi della domanda restano immutati.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoResponsabilità professionaleCompetenzaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.