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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03566/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un’azione dell’INPS per il recupero di contributi previdenziali e relative sanzioni asseritamente omessi dall’appaltatore nei confronti di alcuni lavoratori impiegati in un appalto stipulato con la società ricorrente. La corte territoriale aveva condannato la committente in via solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, rideterminando l’importo dovuto sulla base dei lavoratori per i quali era stata ritenuta provata l’attività esclusiva nell’appalto nei mesi di maggio e giugno 2010 e prendendo a riferimento, per il calcolo, gli emolumenti retributivi indicati nei modelli E-mens. Con il ricorso per cassazione la società committente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il termine biennale di decadenza dovesse applicarsi anche all’azione dell’INPS; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e 115 c.p.c., lamentando un errato calcolo dei contributi perché le retribuzioni di maggio e giugno 2010 includevano voci riferibili anche a mesi precedenti e non riconducibili all’appalto in causa; 3) omessa motivazione su un fatto decisivo, riproponendo la stessa censura sotto il profilo del vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando l’orientamento secondo cui la decadenza biennale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 opera solo nei confronti del lavoratore e non si estende all’azione dell’INPS, che resta soggetta al solo termine di prescrizione, in ragione dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’omessa considerazione di un fatto storico relativo alla composizione delle buste paga; il terzo per difetto di specificità, poiché non indicava se e dove il fatto omesso fosse stato oggetto di discussione nei gradi di merito, requisito necessario per il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dell’INPS e, trattandosi di ricorso rigettato, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Il termine biennale di decadenza previsto dalla norma si applica al solo lavoratore e non anche all’INPS; per l’azione dell’ente previdenziale opera esclusivamente la prescrizione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erroneità dell’accertamento e del calcolo dei contributi omessi; la Corte non entra nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul calcolo contributivo; la Corte osserva che la censura era in realtà diretta a contestare un fatto storico e non un errore di valutazione normativa.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ammissibile solo se il fatto storico omesso è decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. 18004/19

    Richiamata come precedente conforme sul fatto che la decadenza biennale dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si estende all’INPS.

  • Cass. 22110/19

    Richiamata come precedente conforme sull’autonomia dell’azione contributiva dell’INPS rispetto alla decadenza biennale.

  • Cass. 41373/21

    Richiamata come precedente conforme alla tesi dell’inapplicabilità della decadenza biennale all’INPS.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/14

    Richiamata per il principio di autosufficienza del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., che impone di indicare come e quando il fatto storico omesso sia stato discusso in giudizio.

  • Cass. 26274/18

    Richiamata per affermare che il vizio di omesso esame richiede un fatto controverso e discusso, non un fatto pacifico tra le parti.

Massime di principio

  • La decadenza biennale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 tutela l’azione del lavoratore verso il committente, ma non incide sull’autonoma pretesa contributiva dell’INPS, che resta soggetta alla prescrizione.
  • L’obbligazione contributiva ha natura autonoma e indisponibile rispetto all’obbligazione retributiva: il suo ammontare si commisura alla retribuzione dovuta secondo i criteri legali e contrattuali applicabili, non alla sola iniziativa del lavoratore.
  • In cassazione, una censura che prospetti in realtà l’omessa considerazione di un fatto storico non può essere veicolata come semplice violazione di legge.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico decisivo, la sua discussione nei gradi di merito e la sua effettiva decisività.
  • Il vizio di omesso esame presuppone un fatto controverso e discusso tra le parti; non è configurabile rispetto a un fatto pacifico o non specificamente allegato come oggetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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