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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20339/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un medico chirurgo plastico e ricostruttivo aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2015, emessi per Irpef, Irap, IVA, interessi e sanzioni. Il contribuente sosteneva che le prestazioni rese avessero natura sanitaria e fossero quindi esenti da IVA. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; il giudice d’appello aveva confermato, ritenendo che anche gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva rientrassero nell’attività sanitaria e che la documentazione prodotta fosse idonea a dimostrarlo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole del giudizio di rinvio e dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice valorizzato un documento prodotto nel rinvio; (2) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., dell’art. 63 d.lgs. 546/1992 e dell’ordinanza di cassazione n. 27947/2021, assumendo che il giudice avesse disatteso il principio secondo cui l’onere di provare la destinazione terapeutica delle prestazioni ai fini dell’esenzione IVA grava sul sanitario; (3) in sostanza, censura della valutazione delle prove e della conclusione che la documentazione sanitaria fosse sufficiente a dimostrare la natura medica delle prestazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio tributario riassunto dopo cassazione con rinvio, la produzione di nuovi documenti è in linea generale preclusa, ma nel caso concreto il ricorso era comunque inammissibile per difetto di specificità, poiché non veniva indicato quali documenti nuovi fossero stati considerati né risultava che la decisione si fondasse davvero su documenti nuovi; la motivazione del giudice di merito, inoltre, si basava soprattutto su una più ampia valutazione del compendio probatorio già acquisito e sulla condotta collaborativa del contribuente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte ha escluso che vi fosse stata inversione dell’onere della prova: il giudice di merito aveva correttamente posto l’onere sul contribuente, ma aveva poi ritenuto raggiunta la prova, e tale apprezzamento attiene alla valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione all’esenzione IVA per le prestazioni mediche; la Corte non ne offre una nuova lettura, ma conferma che l’esenzione dipende dalla prova della natura sanitaria della prestazione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta in modo non condiviso l’esito della prova fornita dalla parte onerata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale evocata per dedurre violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale evocata per dedurre nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per i limiti del giudizio di rinvio, considerato tendenzialmente chiuso quanto al thema decidendum e probandum

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione al vincolo derivante dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel precedente giudizio

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel giudizio tributario riassunto dopo cassazione con rinvio l’istruzione è sostanzialmente chiusa e non sono ammesse nuove prove, salvo eccezioni specifiche

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte afferma che non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio, prevalendo la disciplina speciale dell’art. 63, comma 4

  • art. 60 del Codice della Privacy

    richiamato dal giudice di merito per giustificare la riservatezza dei dati sanitari contenuti nelle cartelle cliniche

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario riassunto a seguito di cassazione con rinvio, la produzione di nuovi documenti è preclusa, salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrli prima per forza maggiore.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice addossa l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando, correttamente individuato il soggetto onerato, il giudice ritenga comunque provata o non provata la pretesa sulla base delle risultanze istruttorie.
  • Le censure in cassazione non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • In tema di esenzione IVA per prestazioni di chirurgia estetica/plastica, l’esenzione spetta solo se le prestazioni sono destinate alla diagnosi, cura o guarigione di malattie o problemi di salute, oppure alla tutela, mantenimento o ristabilimento della salute; se hanno finalità puramente cosmetiche, non rientrano nell’esenzione.
  • La parte che deduce l’errore del giudice nell’aver utilizzato documenti nuovi deve indicare con precisione quali documenti siano stati introdotti illegittimamente e in che modo ciò abbia inciso sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveGiudicato
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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