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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16518/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRAP 2006, oltre interessi e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo sussistente un'oggettiva incertezza normativa sulla compatibilità comunitaria della disciplina istitutiva dell'IRAP e, per tale ragione, aveva escluso l'applicazione delle sanzioni, assorbendo le ulteriori questioni dedotte. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del divieto di domande nuove in appello, poiché l'esimente per obiettiva incertezza normativa sarebbe stata dedotta per la prima volta dalla contribuente in secondo grado; 2) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e dello Statuto del contribuente, perché l'incertezza sulla debenza dell'IRAP non inciderebbe sulla specifica violazione contestata, che riguardava il ritardo nel pagamento; 3) ulteriore violazione delle medesime norme e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse applicato l'esimente valorizzando la pendenza di giudizi europei, le conclusioni di alcuni Avvocati generali e il contrasto dottrinale e giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei due gradi di merito e condannato la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio tributario vieta la proposizione di domande nuove in appello; la questione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa, se introdotta per la prima volta in secondo grado, non può essere esaminata dal giudice.

  • art. 345 c.p.c.

    Conferma il divieto di domande nuove in appello; la sua violazione impedisce al giudice di secondo grado di esaminare nel merito la nuova domanda o eccezione non rilevabile d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per violazione del divieto di ultrapetizione e delle preclusioni processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dei motivi di ricorso formulati per violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali sulle sanzioni tributarie e sull'esimente da obiettiva incertezza normativa.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato come norma che disciplina l'esimente in materia di sanzioni amministrative tributarie in caso di obiettiva incertezza sulla portata della norma violata.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato come disposizione dello Statuto del contribuente che esclude le sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, ma solo se la relativa questione è tempestivamente dedotta e riferita alla norma presidiata dalla sanzione.

  • art. 2697 c.c.

    Censurato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte non entra nel merito poiché il motivo viene assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la domanda volta a ottenere la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa costituisce una domanda soggetta al principio dispositivo e deve essere proposta tempestivamente, nei modi e nei termini processuali previsti; se è introdotta per la prima volta in appello non può essere esaminata dal giudice.
  • Il divieto di domande nuove in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c. e, nel processo tributario, dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, è rilevabile anche d'ufficio in cassazione e comporta l'obbligo del giudice di secondo grado di non decidere nel merito sulla questione nuova.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa sulle sanzioni tributarie può operare solo se la situazione di incertezza è dedotta in relazione alla specifica norma tributaria violata e nei limiti del rapporto tra incertezza interpretativa e condotta sanzionata.
  • Quando la controversia è definibile sulla base del principio processuale che impedisce l'esame di una domanda nuova, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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