Cassazione Penale, Sentenza n. 22726/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP del 17/11/2025. L'imputazione riguarda i capi 11) (associazione per delinquere finalizzata all'esercizio illecito di giochi e scommesse, aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.), 12) (costituzione e gestione di piattaforme e agenzie di scommesse senza concessione, ex art. 4 legge 401/1989) e 15) (tentata estorsione). Il ricorrente censura: insufficienza e contraddittorietà del compendio indiziario, la qualificazione di capo/promotore del sodalizio, la sussistenza e l'ambito delle aggravanti mafiose (metodo e agevolazione), l'erronea sovrapposizione/assorbimento dei reati associativi con il reato di esercizio abusivo delle scommesse e l'insussistenza delle esigenze cautelari (anche per il cosiddetto "tempo silente").
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondate le censure del ricorrente e ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli sotto i seguenti profili principali: a) la gravità indiziaria in relazione ai capi 11), 12) e 15) è adeguatamente motivata e fondata su un compendio di intercettazioni, monitoraggi GPS, attività di osservazione e flussi economici; b) l'art. 4 legge 401/1989 è applicabile all'attività di raccolta scommesse tramite piattaforme estere e conti di gioco, essendo emersa una struttura materiale composta da piattaforme, "skin", master, subagenti e punti di appoggio territoriale; c) la configurabilità dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) con ruolo apicale e di direzione attribuito al ricorrente è giustificata dalle conversazioni e dai comportamenti organizzativi; d) le aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 c.p. sono state ritenute coerentemente motivate: il "metodo mafioso" è stato ricostruito sulla base dell'evocazione di forza intimidatrice e dell'effetto prodotto sulla vittima, mentre l'aggravante di "agevolazione" richiede consapevolezza della finalità mafiosa e il Tribunale ha valutato gli elementi in tal senso; e) quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la persistenza del pericolo e l'inadeguatezza delle misure meno afflittive, valutando anche il tempo silente ma non attribuendogli valore decisivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
Richiesto per la configurazione dell'associazione per delinquere: la Corte ha confermato che occorre un vincolo stabile tra più persone e un programma criminoso indeterminato; il ruolo di promotore/capo è stato ritenuto dimostrato dalle intercettazioni e dalle condotte di direzione, controllo e ripartizione dei proventi
Aggravante applicata per "metodo mafioso" e per "agevolazione": la Corte ha ribadito che il metodo mafioso è valutabile in base alle modalità oggettive della condotta (evocazione di forza intimidatrice anche senza formale appartenenza mafiosa), mentre l'aggravante di agevolazione richiede la consapevolezza dell'agente circa l'esistenza e la finalità di un'associazione mafiosa
Norma sui reati di esercizio abusivo di giochi e scommesse: la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione alla raccolta telematica tramite piattaforme estere non autorizzate, quando emerga una concreta predisposizione di uomini e mezzi (piattaforme, "skin", master, agenzie territoriali) diretta al pubblico
Disciplina delle misure cautelari personali: per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa e il giudice deve motivare non solo sulla persistenza del pericolo ma anche sull'inadeguatezza di misure meno afflittive; il "tempo silente" va considerato ma non è automaticamente decisivo
Riferimento al regime carcerario del coindagato detenuto; utilizzato nel giudizio come elemento fattuale di contesto (luoghi e relazioni tra gruppi)
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizioni operative di cancelleria per i procedimenti con parti sottoposte a misura cautelare; la Corte ha disposto gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In sede di Cassazione sui provvedimenti cautelari non si riesamina il merito valutativo degli indizi: il sindacato riguarda la correttezza giuridica e la presenza di una motivazione concreta, logica e non contraddittoria
- Per l'art. 4 legge 401/1989 l'attività di raccolta scommesse via piattaforme telematiche può integrare il reato se esiste una struttura materiale (piattaforme, skin, master, agenzie e flussi economici) e server/conti non autorizzati dall'Agenzia dei Monopoli
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta in presenza di modalità di condotta che evocano la forza intimidatrice dei clan, anche se non è dimostrata l'appartenenza formale dell'agente a un'associazione mafiosa; l'aggravante "agevolatrice" richiede invece la consapevolezza della finalità mafiosa
- Chi svolge un ruolo di raccordo o di attivazione tra committente e gruppo territoriale può concorrere in un'estorsione anche senza essere l'esecutore materiale delle minacce, se emerge che la sua attività ha determinato l'attivazione del circuito intimidatorio
- Nelle valutazioni cautelari per reati aggravati ex art. 416-bis.1 il giudice deve motivare specificamente l'inadeguatezza delle misure meno afflittive; il semplice "tempo silente" può contribuire ma non è di per sé sufficiente a escludere la persistenza delle esigenze cautelari
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