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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10722/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR che, riformando la decisione favorevole della CTP, aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento emessa per IRES 2014 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La cartella derivava dal disconoscimento di perdite scomputate dalla società, perché non corrispondenti a quanto dichiarato nell’anno precedente. La contribuente sosteneva che il maggior credito/perdita discendesse dalla presentazione di una dichiarazione integrativa relativa all’anno 2009, resa per fruire dell’agevolazione cd. Tremonti ambiente in relazione a un investimento in impianto fotovoltaico con tariffe incentivanti. Con l’unico motivo deduceva violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998, degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 1, comma 640, L. 190/2014, nonché il principio generale di emendabilità della dichiarazione dei redditi, censurando la tesi della CTR secondo cui la rettifica sarebbe stata tardiva perché effettuata oltre il termine di cui all’art. 43 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di parziale inammissibilità del motivo per difetto di interesse, osservando che la CTR non si era pronunciata sulla generale emendabilità della dichiarazione ma aveva deciso solo sulla ritenuta tardività della rettifica. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che la dichiarazione dei redditi è emendabile, anche in sede contenziosa, quando contenga errori di fatto o di diritto che espongano il contribuente a un’imposta maggiore di quella dovuta. Ha chiarito che il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 riguarda solo l’utilizzabilità in compensazione del credito derivante dalla rettifica, non la possibilità di contestare la maggiore pretesa tributaria in giudizio. Nel caso concreto ha ritenuto che la mancata fruizione immediata del beneficio Tremonti ambiente fosse dovuta all’incertezza interpretativa sulla cumulabilità con gli incentivi del conto energia, poi risolta in senso favorevole; ha quindi affermato che la contribuente poteva presentare dichiarazione integrativa e opporsi alla cartella. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato può sfociare in iscrizione a ruolo, ma il contribuente può comunque opporre in giudizio errori della propria dichiarazione che abbiano determinato una maggiore pretesa fiscale.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    Consente la correzione di errori e omissioni con dichiarazione integrativa entro i termini di esercizio del potere accertativo.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    Il limite temporale riguarda l’utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla rettifica, non la proponibilità della contestazione in sede contenziosa contro la maggiore pretesa tributaria.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    È il termine di esercizio dell’azione accertativa richiamato dalla CTR, ma non impedisce la tutela giudiziale del contribuente che contesti errori della propria dichiarazione.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato per precisare che il termine dell’art. 2, comma 8-bis, attiene alla compensazione del credito derivante dalla rettifica.

  • art. 6, commi da 13 a 17, l. n. 388/2000

    Norma istitutiva della cd. Tremonti ambiente, beneficio fiscale invocato dalla contribuente.

  • art. 25, comma 10, d.lgs. n. 28/2011

    Richiamato quale disciplina delle tariffe incentivanti del cd. conto energia, rispetto alle quali si discuteva la cumulabilità con la Tremonti ambiente.

  • art. 19 d.m. 5 luglio 2012

    Ha risolto l’incertezza interpretativa e consentito la cumulabilità dei due benefici fiscali.

  • art. 53 Cost.

    Usato come fondamento del principio per cui il contribuente non può essere assoggettato a tributi più gravosi di quelli dovuti per legge.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio di oggettiva correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 1427 c.c. e ss.

    Richiamati con riferimento all’errore essenziale e riconoscibile nelle dichiarazioni aventi natura negoziale, ipotesi distinta dalla normale dichiarazione di scienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi, di regola qualificabile come dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che comportino un’imposta maggiore di quella dovuta.
  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente incide sull’utilizzo in compensazione del credito emergente dalla rettifica, ma non preclude la possibilità di contestare la maggiore pretesa fiscale attraverso l’impugnazione dell’atto impositivo.
  • In presenza di un errore nella dichiarazione che produca un carico tributario superiore a quello legale, il contribuente può opporsi alla cartella di pagamento anche se derivante da controllo automatizzato.
  • Quando l’omessa o tardiva fruizione di un’agevolazione fiscale dipende da obiettiva incertezza interpretativa sulla cumulabilità dei benefici e non da scelta discrezionale del contribuente, la rettifica dichiarativa può essere ammessa.
  • La tutela del contribuente contro l’imposizione di tributi non dovuti prevale su una lettura rigidamente preclusiva dei termini di rettifica, in coerenza con i principi di capacità contributiva e correttezza dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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