Cassazione Civile, Ordinanza n. 10318/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un collettore fognario. L'appaltatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute a titolo di revisione prezzi, interessi e spese connesse. L'opposizione proposta dall'ente committente aveva portato il Tribunale a revocare il decreto e a condannare al pagamento di una somma inferiore. In appello, l'amministrazione aveva contestato, tra l'altro, la data da assumere come dies a quo per il calcolo della revisione prezzi. La Corte d'appello ha riformato solo in parte la decisione, fissando la decorrenza della revisione alla data di aggiudicazione definitiva indicata nel contratto. In Cassazione l'appaltatore ha dedotto: 1) violazione delle norme sul contenzioso amministrativo e del processo monitorio, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente disapplicato un decreto ministeriale e un parere della Commissione ministeriale, nonché omesso di esaminare il motivo relativo ai presupposti di liquidità ed esigibilità del credito; 2) violazione della disciplina sulla revisione prezzi negli appalti pubblici e del contratto, lamentando che la Corte avesse ritenuto valida la clausola che collegava la decorrenza alla data di aggiudicazione definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure del primo motivo, osservando che la doglianza non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e che l'opponente al decreto ingiuntivo non ha interesse a dolersi della mancanza originaria dei presupposti del monitorio quando il credito sia poi risultato esistente al momento della decisione sull'opposizione. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che, negli appalti pubblici, l'art. 33 della L. n. 41/1986 si riferisce all'aggiudicazione definitiva, non a quella provvisoria, e che la clausola contrattuale che assumeva come riferimento la data dell'aggiudicazione definitiva era conforme alla norma imperativa. Non sono state liquidate spese per difetto di difese degli intimati; è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 L. 2248/1865 all. E
Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti della disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice ordinario.
art. 5 L. 2248/1865 all. E
Richiamato dalla ricorrente in tema di sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento del credito; il creditore conserva l'onere probatorio sostanziale.
La Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza sulla mancanza originaria dei presupposti del monitorio, se tali presupposti risultano integrati al momento della decisione sull'opposizione.
La norma sulla revisione prezzi negli appalti pubblici si riferisce all'aggiudicazione definitiva e non a quella provvisoria.
Richiamato come norma che esclude patti contrari in tema di revisione prezzi nei lavori pubblici.
art. 14 del contratto di appalto
La clausola contrattuale che indica come riferimento la data di aggiudicazione definitiva è stata ritenuta conforme alla disciplina imperativa sulla revisione prezzi.
art. 35 d.P.R. 1063/1962
Richiamato per il computo degli interessi moratori dovuti sull'importo riconosciuto.
art. 36 d.P.R. 1063/1962
Richiamato per il computo degli interessi moratori dovuti sull'importo riconosciuto.
Richiamato dalla parte per domandare rivalutazione monetaria e interessi sul credito dovuto.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle domande accessorie di interessi moratori.
Richiamato dalla ricorrente come base del ricorso gerarchico amministrativo avverso la determinazione sulla revisione prezzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il processo si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione sull'esistenza del credito; il creditore resta il soggetto sostanzialmente onerato della prova, mentre l'opponente allega e prova i fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
- L'opponente non ha interesse a censurare il decreto ingiuntivo per la mancanza originaria di certezza, liquidità ed esigibilità del credito se tali presupposti risultano comunque maturati prima della decisione sull'opposizione.
- In materia di appalti pubblici, l'art. 33 della L. n. 41/1986 va riferito all'aggiudicazione definitiva, non a quella provvisoria; il tempo intercorrente tra aggiudicazione provvisoria e definitiva non rileva ai fini della decorrenza della revisione prezzi.
- La clausola contrattuale che, per il calcolo della revisione prezzi, assuma come riferimento la data dell'aggiudicazione definitiva è conforme alla disciplina imperativa e non integra violazione della normativa sulla revisione prezzi.
- Per dedurre in cassazione la disapplicazione illegittima di atti amministrativi occorre una censura specifica e pertinente alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, con riproduzione dei passaggi rilevanti degli atti e delle motivazioni contestate.
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