Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23355/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, senza esaminare i tre motivi dedotti. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promissaria acquirente)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1992, con anticipata immissione nel possesso del bene in favore della promissaria acquirente. Fallito l'affare, il Tribunale aveva dichiarato risolto il preliminare per colpa della promittente venditrice e l'aveva condannata alla restituzione dell'acconto ricevuto; la Corte di cassazione aveva poi chiarito che la decisione implicava anche la condanna della promissaria acquirente al rilascio dell'immobile. In seguito, la promissaria acquirente notificava precetto per la somma dovuta a titolo di restituzione dell'acconto. La promittente venditrice proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedendo anche l'accertamento dell'illecita detenzione dell'immobile da parte della controparte, la condanna al rilascio e il risarcimento del danno da detenzione illegittima e deterioramento del bene. Il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile e la Corte d'appello rigettava il gravame. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente articolava tre motivi, ma la Corte di cassazione non esaminava nel merito le censure perché rilevava d'ufficio la tardività del ricorso: trattandosi di giudizio iniziato nel 2008, si applicava il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69/2009; la sentenza d'appello era del 1 agosto 2018, il termine scadeva il 1 agosto 2019 e il ricorso era stato consegnato per la notifica il 2 settembre 2019. La Corte escludeva inoltre l'applicabilità della sospensione feriale ai giudizi di opposizione all'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    viene richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice per contestare il precetto e formulare domande connesse al rapporto esecutivo

  • art. 327 c.p.c.

    nel testo anteriore alla modifica del 2009 si applica il termine annuale per impugnare la sentenza d'appello nei giudizi iniziati prima della riforma

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento non può essere utilmente introdotta per la prima volta in appello

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    la soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese

  • art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    la sospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizio di opposizione all'esecuzione

  • art. 92 ord. giud.

    richiamato insieme alla L. n. 742/1969 per escludere la sospensione feriale nei procedimenti esecutivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese con applicazione delle spese forfettarie

  • art. 7.10.1969, n. 742

    indicato nel combinato disposto per l'esclusione della sospensione feriale nei giudizi di opposizione all'esecuzione

Massime di principio

  • Nei giudizi iniziati prima della riforma introdotta dalla L. n. 69/2009, l'impugnazione della sentenza d'appello resta soggetta al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo previgente, decorrente dalla pubblicazione della decisione.
  • Nei procedimenti di opposizione all'esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini processuali, con conseguente irrilevanza del periodo feriale nel calcolo del termine per proporre ricorso per cassazione.
  • L'eccezione di inadempimento, se non tempestivamente dedotta nel giudizio di merito, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • In sede di impugnazione è inammissibile censurare solo una delle rationes decidendi poste a base della decisione di merito, quando la sentenza sia sorretta anche da un'ulteriore autonoma ratio non specificamente attaccata.
  • La tardività del ricorso per cassazione è rilevabile in via decisiva e comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.